COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 03/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico di Caiazzone Sebastiano Presidente Pol. Peloro Plast di Barcellona P.G. – Proc. N. 186/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 03/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico di Caiazzone Sebastiano Presidente Pol. Peloro Plast di Barcellona P.G. – Proc. N. 186/A Il Dirigente deferito, ritenendo ingiusto quanto a lui addebito in relazione alle risultanze del rapporto della gara: S.Lucia del Mela/Peloro Plast del 18.01.2004, valevole per il “Campionato Femminile Regionale Calcio a Undici”, in sede di contestazioni al provvedimento disciplinare a suo carico assunto dal Giudice di primo esame, ha inviato una lettera di ricorso la cui formulazione ha contenuti ed espressioni scurrili ed offensive nei confronti di un Organo Federale. Questa Commissione, rilevando che il Dirigente di che trattasi, per quanto dallo stesso sostenuto con le espressioni adottate; ha violato precisi precetti contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva, ha trasmesso gli atti alla Presidenza del Comitato Regionale Sicilia, per le determinazioni del caso, riservandosi nel proseguIo, di assumere i provvedimenti consequenziali. La Presidenza, con nota del 9.02.2004, debitamente inviata a mezzo raccomandata postale con R.R. all’interessato, ha deferito il predetto Dirigente al giudizio di questa Commissione Disciplinare per l’assunzione delle sanzioni che il caso richiede. Questa Commissione Disciplinare, alla luce di quanto sopra riportato osserva: va oltremodo censurato il comportamento del Dirigente deferito per le espressioni contestative adottate nel suo ricorso, in quanto non permesse, giusto quanto previsto in materia delle norme del C.G.S.; le censurate espressioni sono altamente offensive nei confronti di chi ha adottato i provvedimenti disciplinari contestati. In proposito va rilevato che il Giudice di primo esame ha statuito le contestate sanzioni sulla base delle risultanze degli atti di gara; Convocato il Dirigente interessato lo stesso all’udienza del 24.02.2004 ha sostenuto che le censurate espressioni dallo stesso adottate, non hanno contenuto offensivo perché, a suo dire, andrebbero interpretate in un diverso senso; Considerato legittimo il giudizio di primo grado, il cui contenuto si condivide, rigettando, in proposito, la presunta richiesta di dovere essere sentito anche in sede di primo grado prima dell’assunzione dei provvedimenti; ritenuto non proponibile in questa sede la richiesta autorizzazione di adire le vie legali; perché di esclusiva competenza della Presidenza Federale; ritenuto altresì, fondato il deferimento in esame; Visti gli artt. 1 e 14 del C.G.S.; Sciogliendo la riserva di cui alla precedente delibera; P.Q.M. DELIBERA: di confermare il giudicato di primo esame statuito di inibire a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale il Dirigente Caizzone Sebastiano, della Società Peloro Plast a Barcellona P.G., a tutto il 31.12.2004. La presente delibera va notificata all’interessato.
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