COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE gara del 29/ 2/2004 SANTA SOFIA LICATA – BARRESE

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE gara del 29/ 2/2004 SANTA SOFIA LICATA - BARRESE N.D.; Reclamo Barrese. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 42 del 3/03/2004; Con reclamo ritualmente proposto la Società Barrese chiede l'applicazione dell'art. 12, commi 1 e 4, per quanto addebitabile alla Società Santa Sofia in relazione alla gara in oggetto; La reclamante evidenzia il grave contegno intimidatorio posto in atto, da tesserati e sostenitori della Società ospitante, sin dal proprio arrivo al campo sportivo, con il diniego di accedere agli spogliatoi ad un numero di persone superiore a venti unità, per cui, vista l'assenza della Forza Pubblica, il proprio dirigente accompagnatore faceva risalire la comitiva sul pullman e, dopo essersi recato presso la locale Stazione dei Carabinieri, decideva di non disputare la gara; Esaminato il rapporto del C.C., già presente all'arrivo del pullman della Società Barrese, dallo stesso si rileva che: All'arrivo dell'automezzo con i componenti della Società ospite, i dirigenti della Società Santa Sofia invitavano quelli della consorella a fare entrare negli spogliatoi solo i tesserati inseriti nella distinta di gara ed in numero non superiore a venti unità; contemporaneamente, altre persone assumevano contegno offensivo e minaccioso nei confronti degli ospiti; A seguito dell'intervento del C.C., i dirigenti locali davano assicurazione che nulla sarebbe accaduto agli avversari e che il tutto era soltanto uno "sfogo dovuto unicamente al trattamento ricevuto in occasione della gara di andata";nonostante tale assicurazione, i componenti la comitiva della Società Barrese risalivano sul pullman e, subito dopo l'arrivo dell'arbitro e dei suoi assistenti, si allontanavano dallo stadio per recarsi presso la locale Caserma dei Carabinieri, senza più ritornare per la disputa della gara; Tale comportamento non può essere condiviso e, di conseguenza, deve essere respinta la richiesta formulata della Società Barrese; non si ritiene, infatti, che i pur deprecabili episodi avvenuti prima dell'inizio della gara, possano giustificare la decisione assunta dal dirigente accompagnatore della stessa di non disputare la gara; infatti, essi si sono limitati a semplici invettive verbali, non sfociate in alcuna violenza fisica; non può poi non rimarcarsi come, in ogni caso, la presenza delle Forze dell'Ordine, nel frattempo intervenute, sarebbe stata sufficiente a garantire la regolarità della gara; Gli accadimenti in questione, posti in essere da persone vicine alla Società Santa Sofia vanno comunque fortemente censurati ed adeguatamente sanzionati; Pertanto, per quanto esposto in narrativa; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Barrese, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Santa Sofia l'ammenda di Euro 1.000,00. Di infliggere alla Società Barrese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 258,00 (1ma rinuncia).
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