COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE gara del 29/ 2/2004 SANTA SOFIA LICATA – BARRESE
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
gara del 29/ 2/2004 SANTA SOFIA LICATA - BARRESE
N.D.; Reclamo Barrese.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 42 del 3/03/2004;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Barrese chiede l'applicazione
dell'art. 12, commi 1 e 4, per quanto addebitabile alla Società Santa Sofia
in relazione alla gara in oggetto;
La reclamante evidenzia il grave contegno intimidatorio posto in atto, da
tesserati e sostenitori della Società ospitante, sin dal proprio arrivo al
campo sportivo, con il diniego di accedere agli spogliatoi ad un numero di
persone superiore a venti unità, per cui, vista l'assenza della Forza
Pubblica, il proprio dirigente accompagnatore faceva risalire la comitiva
sul pullman e, dopo essersi recato presso la locale Stazione dei Carabinieri,
decideva di non disputare la gara;
Esaminato il rapporto del C.C., già presente all'arrivo del pullman della
Società Barrese, dallo stesso si rileva che:
All'arrivo dell'automezzo con i componenti della Società ospite, i dirigenti
della Società Santa Sofia invitavano quelli della consorella a fare entrare
negli spogliatoi solo i tesserati inseriti nella distinta di gara ed in
numero non superiore a venti unità; contemporaneamente, altre persone
assumevano contegno offensivo e minaccioso nei confronti degli ospiti;
A seguito dell'intervento del C.C., i dirigenti locali davano assicurazione
che nulla sarebbe accaduto agli avversari e che il tutto era soltanto uno
"sfogo dovuto unicamente al trattamento ricevuto in occasione della gara di
andata";nonostante tale assicurazione, i componenti la comitiva della Società
Barrese risalivano sul pullman e, subito dopo l'arrivo dell'arbitro e dei
suoi assistenti, si allontanavano dallo stadio per recarsi presso la locale
Caserma dei Carabinieri, senza più ritornare per la disputa della gara;
Tale comportamento non può essere condiviso e, di conseguenza,
deve essere respinta la richiesta formulata della Società Barrese;
non si ritiene, infatti, che i pur deprecabili episodi avvenuti prima
dell'inizio della gara, possano giustificare la decisione assunta dal
dirigente accompagnatore della stessa di non disputare la gara; infatti, essi
si sono limitati a semplici invettive verbali, non sfociate in alcuna
violenza fisica; non può poi non rimarcarsi come, in ogni caso, la presenza
delle Forze dell'Ordine, nel frattempo intervenute, sarebbe stata sufficiente
a garantire la regolarità della gara;
Gli accadimenti in questione, posti in essere da persone vicine alla Società
Santa Sofia vanno comunque fortemente censurati ed adeguatamente sanzionati;
Pertanto, per quanto esposto in narrativa;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Barrese, addebitando alla
stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Santa Sofia l'ammenda di Euro 1.000,00.
Di infliggere alla Società Barrese la punizione sportiva della perdita della
gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro
258,00 (1ma rinuncia).