COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. VIRTUS ISPICA (RG) – (avverso irregolare partecipazione calciatore Cortese Giorgio – GARA VIRTUS ISPICA/JUNIOR VITTORIA del 15.02.2004) – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F”) – Proc. N. 311/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. VIRTUS ISPICA (RG) – (avverso irregolare partecipazione calciatore Cortese Giorgio – GARA VIRTUS ISPICA/JUNIOR VITTORIA del 15.02.2004) – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F”) – Proc. N. 311/A Con reclamo ritualmente proposto l’U.S. Virtus Ispica lamenta che, nella gara in oggetto, tra le fila dello Junior Vittoria, avrebbe partecipato il calciatore Cortese Giorgio, squalificato per sei giornate, sotto il falso nome di Rizzo Andrea. Chiede pertanto, assegnarsi a carico della Pol. Junior Vittoria, la punizione sportiva della perdita della gara per 3 – 0. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il supplemento di rapporto redatto dal Direttore di gara, osserva quanto segue: Non vi è dubbio che alla gara reclamata ha partecipato il calciatore Cortese Giorgio sotto il falso nome di Rizzo Andrea, attraverso la alterazione di una foto autenticata. La prova di tale sostituzione di persona si coglie a piene mani perché, al termine della gara, a richiesta dei Dirigenti della Società reclamante, intervenivano i Carabinieri della locale Stazione che provvedevano al sequestro giudiziario del documento esibito dal Cortese all’Arbitro, ed alla convocazione dei soggetti interessati presso la detta Stazione. Ivi giunti, in sede di sommarie informazioni, i Militari dell’Arma, non solo constatavano l’alterazione del documento di identità in questione, ma raccoglievano anche la piena confessione del calciatore Cortese, il quale ammetteva di avere giocato sotto il falso nome di “Rizzo Andrea”. Poiché trattasi di fattispecie penalmente rilevante, i predetti Militi, in data 15.02.2004, con informativa n. 57/32, trasmettevano l’incartamento alla Procura della Repubblica di Modica, competente per territorio all’esercizio dell’eventuale azione penale. Attesa la evidenza della prova raccolta e la gravità dei fatti in esame, questa Decidente, in accoglimento del reclamo proposto, non può che adottare i provvedimenti di rito, meglio indicati in dispositivo; P.T.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Pol. Junior Vittoria la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; di infliggere al calciatore Cortese Giorgio la squalifica a tutto il 30.03.2005; di inibire il Dirigente Accompagnatore, Sig. Citronella Salvatore (Pol. Junior Vittoria), a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C. a tutto il 30.03.2005. Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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