COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SPORTING TREMESTIERI (CT) – (avverso squalifica calciatore Contarino Alfio al 30.06.2004 – GARA CELTIC TAORMINA/SPORTING TREMESTIERI dell’ 8.02.2004 – C.U. n. 39 del 12.02.2004) – Proc. N. 314/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SPORTING TREMESTIERI (CT) – (avverso squalifica calciatore Contarino Alfio al 30.06.2004 – GARA CELTIC TAORMINA/SPORTING TREMESTIERI dell’ 8.02.2004 – C.U. n. 39 del 12.02.2004) – Proc. N. 314/A Con appello ritualmente proposto l’U.S. Sporting Tremestieri ha chiesto l’annullamento della squalifica in oggetto asserendo che l’autore del gesto censurato non è identificabile in Contarino Alfio, ma in Barbagallo Alessandro, altro tesserato della medesima Società; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e sentita l’appellante all’udienza del 2.03.2004, durante la quale ha ribadito la propria tesi, riservandosi di produrre idonea dichiarazione da parte dei genitori del calciatore Barbagallo Alessandro, in atto minorenne; letta la dichiarazione ex art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 resa in data 6.03.2004 dalla Sig.ra Gagi Giovanna, madre del Barbagallo, nella quale la stessa dichiara, perché riferitole dal proprio figlio, che questi alla fine della gara dell’ 8.02.2004 ha sputato a terra senza che si sia accorto che vi era un assistente dell’arbitro, ritenuto quindi che va scagionato dall’imputazione ascrittagli il calciatore Contarino Alfio, mentre la stessa va addebitata al calciatore Barbagallo Alessandro, reo di avere attinto, con uno sputo, un assistente dell’Arbitro; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento dell’appello come sopra proposto, ed in riforma dell’impugnata decisione; di annullare la squalifica a tutto il 30.06.2004 inflitta al calciatore Contarino Alfio; di squalificare il calciatore Barbagallo Alessandro a tutto il 30.09.2004; senza addebito di alcuna tassa; Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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