COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 24/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. AKRAI di Palazzolo Acreide – (per posizione irregolare calciatore Giuliana Giuseppe – GARA AKRAI/MONTEROSSO ALMO del 13.03.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “E”) – Proc. n. 339/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 24/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. AKRAI di Palazzolo Acreide – (per posizione irregolare calciatore Giuliana Giuseppe – GARA AKRAI/MONTEROSSO ALMO del 13.03.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “E”) – Proc. n. 339/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di tre giorni previsto dall’art. 42 n. 5 C.G.S. e dal C.U. n. 44 del 17.03.2004, poichè i reclami devono “pervenire o essere depositati...........”. Poichè il presente reclamo risulta inviato il 18.03.2004, lo stesso è stato presentato fuori termine a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo versata di Euro 104.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it