COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare IMPUGNATIVA del Presidente del Comitato Regionale Sicilia – avverso provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo in relazione alla GARA CEFALU’/CASTELLANESE del 7.03.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n. 28 del 10.03.2004 C.P. Palermo) – Proc. n. 62/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare IMPUGNATIVA del Presidente del Comitato Regionale Sicilia – avverso provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo in relazione alla GARA CEFALU’/CASTELLANESE del 7.03.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n. 28 del 10.03.2004 C.P. Palermo) – Proc. n. 62/B Il Presidente del Comitato Regionale Sicilia, ritenuto congrui i provvedimenti adottati dal Giudice di primo grado attinenti la gara in epigrafe indicata, ha richiamato gli atti del relativo procedimento di primo grado ed accertata la loro annullabilità ha investito questa Commissione Disciplinare per un nuovo giudizio di primo grado; Questa Commissione Disciplinare, visti gli art. 25 punto 4 e 40 punto 9 del C.G.S., esaminati gli atti di gara osserva: il rapporto di gara evidenzia in maniera inequivoca, con certezza di individuazione soggettiva ed oggettiva gli incidenti verificatisi a fine gara la cui responsabilità ricade su sostenitori e tesserati della Società A.C. Cefalù; la relativa responsabilità, chiaramente e senza possibilità di postulazione di qualsivolglia dubbio, singolarmente addebitabile ai tesserati 1) Drago Rosario 2) Garbo Giuseppe, 3) Piraino Giovanni 4) Badami Antonino 5) Monte Liborio 6) Minutella Giuseppe (iscritto in distinta come collaboratore), tutti della A.C. Cefalù, sono passibili di adeguata censura con l’adozione di altrettanti provvedimenti disciplinari, stante la gravità della loro natura, contenuto e modalità di estrinsecazione in dispregio delle norme di comportamento previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Va osservato che la Società A.C. Cefalù, successivamente alla decisione assunta dal presidente del C.R.S., ha prodotto appello, avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Palermo, chiedendone la revoca ed in subordine una riduzione, motivando l’appello stesso con allocuzioni di ordine morale, organizzativo attenzionate dalla stessa ricorrente, giustificando quanto avvenuto con una versione di parte che sminuisce gli accadimenti con sgravio della propria responsabilità. Detto appello troverà riscontro da parte di questa Decidente nel dispositivo del presente procedimento; Dato atto che è stato ascoltato su richiesta il rappresentante della stessa A.C. Cefalù; Visti gli artt. 1, 13, 14 C.G.S., nonchè l’art. 32 punto 3 C.G.S. per quanto attiene l’atto di appello; DELIBERA: di non accogliere l’appello, come sopra proposto dall’A.C. Cefalù; di determinare in sede di giudizio di primo grado le seguenti squalifiche ed inibizioni; a) Drago Giuseppe a tutto il 30.03.2005; b) Grabo Giuseppe a tutto il 31.12.2004; c) Monte Liborio a tutto il 30.06.2004; d) Badami Rosario a tutto il 30.06.2004; e) Piraino Giovanni a tutto il 30.06.2004; f) Minutella Giuseppe a tutto il 30.06.2004; tutti tesserati per l’A.C. Cefalù. La presente Delibera va comunicata agli interessati.
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