COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 07/04/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare U.S. SAPONARA (ME) – (avverso squalifica calciatore Cannuli Giuseppe fino al 30.06.2005 – GARA PISTUNINA/SAPONARA del 20.03.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “C” – C.U. n. 45 del 24.03.2004) – Proc. n. 358/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 07/04/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare U.S. SAPONARA (ME) – (avverso squalifica calciatore Cannuli Giuseppe fino al 30.06.2005 – GARA PISTUNINA/SAPONARA del 20.03.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “C” – C.U. n. 45 del 24.03.2004) – Proc. n. 358/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto in regime di “abbreviazione dei termini” come pubblicato settimanalmente nei Comunicati Ufficiali; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla Società istante per l’effetto la tassa reclamo non versata (Euro 104).
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