COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/05/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 1/2004 ACR CASTELLUCCESE – SANTANGIOLESE

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/05/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 1/2004 ACR CASTELLUCCESE - SANTANGIOLESE 2-0; Reclamo Santangiolese. Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 39/C, la C.A.F., deliberando sull'appello proposto dalla Società Santangiolese in ordine alla gara in oggetto, annullava la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia e pubblicata sul C.U. n. 40 del 19/02/2004 e rinviava gli atti a questo Organo di Giustizia Sportiva, ritenuto competente, per l'esame di merito; La Società Santangiolese, con il proprio reclamo, sostenendo che il calciatore n. 16 della Società Castelluccese, subentrato al n. 3 al 15' del s.t. non era Amato Antonino, come riportato sulla distinta di gara, bensì altro calciatore, chiedeva l'applicazione, a carico dell'avversaria, della punizione sportiva prevista dal C.G.S.; a sostegno di tale tesi faceva rilevare che, a seguito della richiesta fatta all'arbitro di procedere ad una nuova identificazione del calciatore subentrante, questi si sarebbe sottratto, allontanandosi immediatamente e venendo subito sostituito da altro calciatore; Esaminati gli atti ufficiali, la dichiarazione suppletiva rilasciata dall'arbitro della gara in occasione dell'udienza svoltasi presso la Commissione Disciplinare e, sopratutto, la nota redatta dai Carabinieri in servizio di Ordine Pubblico presso l'impianto sportivo ed allegata al procedimento instaurato presso la C.A.F., si rileva, senza alcun ragionevole dubbio, che a sostituire il calciatore n. 3 della Società Castelluccese, non fu il calciatore Amato Antonino, come riportato sulla distinta di gara, bensì altro calciatore, non avente titolo a partecipare alla gara ed identificato dai suddetti Carabinieri come Vaccaro Antonino Vincenzo, anch'egli tesserato per la stessa Società; Affermata, pertanto, la responsabilità della Società Castelluccese, del dirigente accompagnatore della stessa, sig. Tata Domenico, e del calciatore Vaccaro Antonino Vincenzo; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Santangiolese, non addebitando la relativa tassa; Di infliggere alla Società Castelluccese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 150,00; Di infliggere al sig. Tata Domenico, dirigente accompagnatore della Società Castelluccese l'inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali sino a tutto il 31/10/2004; Di squalificare il calciatore Vaccaro Antonino Vincenzo (Castelluccese) sino a tutto il 10/09/2004.
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