COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/05/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES- (avverso punizione sportiva perdita gara per 0-2 – GARA DON BOSCO ARDOR SALES/GRAVINA CALCIO H.F. del 9.2.2003) – Proc. n° 266/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/05/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES- (avverso punizione sportiva perdita gara per 0-2 – GARA DON BOSCO ARDOR SALES/GRAVINA CALCIO H.F. del 9.2.2003) – Proc. n° 266/A
Con delibera pubblicata sul C.U. n° 40 del 13.2.2003 il Giudice Sportivo infliggeva alla PGS Don Bosco Ardor Sales gara perduta per 0-2, posto che la gara in questione era stata sospesa al 7° del 2ndo tempo a causa del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione;
Proponeva appello la predetta Società, sostenendo, qui in sintesi, l’assoluta accidentalità dell’accaduto, imprevisto e imprevedibile, nonché l’insuperabilità dello stesso evento, a causa della difficile individuazione del danno;
La Commissione Disciplinare adita, rilevando preliminarmente che la Società ricorrente non sembrava avere rispettato in primo grado le norme previste in materia (art.24 comma 5 lettera b del C.G.S.) dichiarava improponibile l’appello con addebito di tassa (vedi delibera su C.U. n° 42 del 26.2.2003)
Sull’appello della Società Don Bosco Ardor Sales la C.A.F. con decisione sul C.U. n° 34/C del 31.3.2003, ha pronunciato accoglimento rinviando gli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame di merito, ritenendo insussistente la richiamata dichiarazione di improponibilità dell’appello proposto avverso il provvedimento del Giudice Sportivo;
Nuovamente investita della questione la Commissione Disciplinare ha provveduto al rigetto dell’appello, ritenendo che le motivazioni addotte dalla appellante fossero riconducibili alla materia dell’art. 55 delle N.O.I.F., e non fossero state prospettate tempestivamente e nelle dovute modalità in 1° grado;
La C.A.F., ancora adita dalla Società Don Bosco Ardor Sales, rilevando il mancato esame del merito dell’appello da parte della Commissione Disciplinare, con decisione n° 14 sul C.U. n° 49/C del 9-10/6/2003, ha nuovamente rimesso gli atti alla Commissione Disciplinare, annullando il deliberato, per l’esame di merito.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
1) Nell’ipotesi di forza maggiore l’impedimento, oltre che assoluto, postula che nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità;
2) Non è così nel caso in specie, trattandosi di un guasto non riconducibile a fattori imprevedibili né insuperabili fermo restando che competeva alla Società ospitante, agli effetti sportivi, garantire comunque la funzionalità dell’impianto per l’intera durata dell’incontro;
3) Nella fattispecie il motivo invocato dell’addebito di responsabilità dell’accaduto a diverso ENTE (Comune), non può essere condiviso, trattandosi di rapporti intercorrenti tra la Società e altro Ente con esclusione della F.I.G.C.;
Pertanto;
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto dalla Pol. Don Bosco Ardor Sales;
con addebito di tassa non versata (Euro 103,00).
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