COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/05/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CASTELLANESE (PA) – (avverso Delibera Giudice Sportivo – GARA CEFALU’/CASTELLANESE del 7.3.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO – C.U. n° 33 del 14.4.2004) – Proc. n° 73/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/05/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CASTELLANESE (PA) – (avverso Delibera Giudice Sportivo – GARA CEFALU’/CASTELLANESE del 7.3.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO – C.U. n° 33 del 14.4.2004) – Proc. n° 73/B – La Società ricorrente, dopo ampia propria disamina dei fatti verificatisi nel contesto della gara in epigrafe indicata con particolare riferimento ad episodi e circostanze che, a suo parere, avrebbero inficiato lo svolgimento e conclusione della gara stessa, impugna le decisioni in merito statuite dal Giudice di 1° esame chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Cefalù, una forte penalizzazione in punti e del campo, sempre a carico della Società Cefalù; la revisione dell’immotivata squalifica a carico dei calciatori Rimicci Giuseppe e Troina Marco; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Quanto lamentato dalla ricorrente è dato rilevare, nella versione però riferita dall’arbitro nel suo rapporto di gara; i fatti pur censurabili che siano stati debitamente perseguiti e sanzionati da due diverse delibere degli Organi di Giustizia Sportiva; Va però annotato che detti fatti, oggetto di sanzioni disciplinari, non hanno influito, né impedito il regolare svolgimento e conclusione della gara; A ciò, per maggiore chiarezza di elementi di valutazione, è stato sentito l’arbitro della gara acquisendo agli atti la dichiarazione suppletiva rilasciata dallo stesso e della quale ne e’ stata data debita conoscenza alla Società ricorrente; Il direttore di gara ha fornito precisazione in ordine sia alla espulsione dei due calciatori della Società Castellanese, sia alle modalità del suo rientro nello spogliatoio quando ha cercato anche di controllare quanto avvenuto; Ciò posto, ritenuto che esula dalla competenza della ricorrente la richiesta di provvedimenti disciplinari a carico della controparte; Condivisa la decisione, oggi impugnata, assunta dal Giudice di 1° grado; DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata pari ad Euro 103,00
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