COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare A.S. BARRESE (EN) – (avverso decisioni Giudice Sportivo di reiezione reclamo per posizione irregolare calciatore Mariano Cesar Quagliaro – GARA BARRESE/ENNA del 9.5.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. n° 385/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della CommissioneDisciplinare
A.S. BARRESE (EN) – (avverso decisioni Giudice Sportivo di reiezione reclamo per posizione irregolare calciatore Mariano Cesar Quagliaro – GARA BARRESE/ENNA del 9.5.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. n° 385/A –
Con articolato reclamo la A.S. Barrese denuncia la posizione irregolare del calciatore Mariano Cesar Quagliaro, utilizzato dalla Società Enna nella gara di Play-off, pur essendo stato squalificato per sommatoria di ammonizioni nella precedente gara di spareggio per determinare la classifica finale di campionato;
Sostiene l’A.S. Barrese che tale squalifica non rientrando nell’accezione di cui all’art. 1 n° 12 lett. b), avrebbe dovuto avere scontato proprio nella prima gara dei “play-off”;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, avuto riguardo alle controdeduzioni della Società Enna, sentiti i rappresentanti di entrambe le Società, osserva quanto segue;
1) La gara in questione appare regolarmente disputata; il calciatore Mariano Cesar Quagliaro ha riportato squalifica per sommatoria di ammonizioni nella gara di spareggio, che costituiva gara di campionato ai fini dell’attribuzione della posizione in classifica;
2) Opera pertanto il disposto di cui all’art. 14 n° 12 lett. b) essendo la gara di spareggio parte del campionato, conseguendone la posizione regolare del calciatore predetto nella gara “play-off”;
3) Le altre argomentazioni esposte nel reclamo appaiono superate alla stregua delle superiori considerazioni.
Visti gli artt. 51 N.O.I.F. e 14 punto 12 a) e b) C.G.S.;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto, disponendo l’addebito della tassa dovuta, pari ad Euro 104,00.
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