COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare A.S. R.C. 81 ENNA (avverso posizione irregolare falsa identità Firrera Vincenzo e posizione irregolare di tesseramento dei calciatori Contino Salvatore, Martorana Girolamo e inoltre A.A. di parte Sciarotta Sergio – mancata autorizzazione calciatore Florio Vincenzo – nato il 17.6.1988 – GARA CASTELTERMINI/R.C.81 ENNA del 9.5.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 386/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare A.S. R.C. 81 ENNA (avverso posizione irregolare falsa identità Firrera Vincenzo e posizione irregolare di tesseramento dei calciatori Contino Salvatore, Martorana Girolamo e inoltre A.A. di parte Sciarotta Sergio – mancata autorizzazione calciatore Florio Vincenzo – nato il 17.6.1988 - GARA CASTELTERMINI/R.C.81 ENNA del 9.5.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 386/A – Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle posizioni irregolari sopra indicate e con il quale la medesima Società fa presente: - lamenta che nella gara in epigrafe abbia preso parte Firrera Vincenzo sotto le mentite spoglie del fratello gemello Firrera Alessandro (indicato in distinta con il n° 2) che era squalificato; - lamenta, altresì, la posizione irregolare del tesseramento dei nominativi indicati in epigrafe nonché la mancata autorizzazione per potere giocar ad un minorenne; Chiede la punizione della perdita della gara a carico dell’A.S. Casteltermini e il confronto con qualsiasi persona; La Commissione Disciplinare, preliminarmente, esaminati gli atti della società ricorrente, fa presente che non è ammissibile alcun confronto, perché non previsto dalle Carte Federali; esaminati, altresì sia le controdeduzioni inviate alle Società A.S. Casteltermini ed il referto e gli atti di gara, osserva: In ordine alla posizione irregolare del tesseramento dei calciatori e dell’A.A. di parte, nonché dell’autorizzazione prevista (ex art. 34 N.O.I.F.), esperti gli accertamenti, gli stessi risultano regolarmente tesserati per la Società Casteltermini; In ordine, invece, alla falsa identità del calciatore Firrera Vincenzo, si rileva che ai dirigenti accompagnatori alla fine della gara, alla consegna dello statino, non è stata formulata alcuna eccezione o osservazione; Non si evince, dagli atti di gara, che godono di fede privilegiata, alcuna lamentela o annotazione da parte del direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa non versata (Euro 104,00).
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