COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare Deferimento della Procura Federale a carico di: Falsone Giovanni; 2) Società Santa Sofia Licata (AG) – Proc. n° 373/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare Deferimento della Procura Federale a carico di: Falsone Giovanni; 2) Società Santa Sofia Licata (AG) – Proc. n° 373/A – Il Procuratore Federale, letti gli atti relativi ad una denuncia sporta dell’A.I.A.C. sede di Firenze, riguardanti pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere da Falsone Giovanni, tesserato della Società A.S. Santa Sofia; Rilevato dalle risultanze dell’Ufficio Indagini che il Sig. Giovanni Falsone nella stagione sportiva 2002/2003, tesserato come calciatore (matricola 1.233.670) per la Società Enna Calcio, ha disputato alcune gare nel periodo settembre 2002-novembre 2002 nelle file dell’A.S. Santa Sofia di Licata per la quale nel medesimo periodo ha svolto attività anche di allenatore; Ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 c. 1 del C.G.S. ascrivibile al Sig. Falsone Giovanni nonché a titolo di responsabilità oggettiva alla Società A.S. Santa Sofia Licata, ai sensi dell’art. 2, comma 4 C.G.S.; ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare: a) Falsone Giovanni, tesserato in atto per la Società A.S. Santa Sofia Licata; b) la Società A.S. Santa Sofia Licata, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., per avere posto in essere il comportamento antiregolamentare descritto nella parte motiva; La Società A.S. Santa Sofia Licata per responsabilità oggettiva, art. 2 comma 4 C.G.S.; nelle violazioni ascritte al proprio tesserato; Contestati, ai soggetti deferiti gli addebiti come sopra testualmente trascritti gli stessi deferiti sono stati debitamente convocati all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 18 maggio 2004 con inizio alle ore 16.00; Alla predetta udienza nessuna delle parti deferite si è presentata; non sono pervenute memorie difensive o qualsivoglia altra istanza o richiesta; Sono state, pertanto, raccolte le conclusioni e richieste del rappresentante la Procura Federale, qui di seguito riportate: 1) ritenere responsabile del capo di imputazione, di cui all’atto di rinvio a giudizio, il Sig. Falsone Giovanni, in atto tesserato per l’A.S. Santa Sofia di Licata infiggendogli la squalifica, a tutti gli effetti, fino al 31.12.2004; 2) ritenere responsabile del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio la Società A.S. Santa Sofia Licata, a titolo di responsabilità oggettiva, infliggendole l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille): .. ------ .. Le risultanze istruttorie, curate dall’Inquirente non postulano dubbi alcuni in ordine alle responsabilità che fanno capo ai soggetti deferiti; L’attività istruttoria curata e le conseguenti conclusioni trova fondamento e quindi certezza su riscontri documentali e, pertanto, la responsabilità statuita in quella sede, perché “ex tabula” trova legittimo ingresso e conferma nel presente procedimento; Il Sig. Falsone Giovanni risulta aver svolto, in una medesima stagione sportiva, attività e come calciatore e come allenatore e per più di una Società, come risulta inequivocabilmente dagli atti del Comitato Regionale Sicilia; Ciò posto, sancita la responsabilità addebitata a ciascuna delle parti rinviate a giudizio, preso atto delle assenze all’udienza dibattimentale, senza giustificazione alcuna, e della mancata produzione di memoria difensive, circostanze che si ritengono sintomatiche ai fini del giudizio; visti gli art. 1 comma 1) e 2 comma 4) del C.G.S.; sancita la violazione sia pure in linea indiretta, dell’art. 35 del Regolamento Settore Tecnico Federale; visti gli artt. 9, 13 e 14 C.G.S.; DELIBERA: di ritenere il Sig. Falsone Giovanni, in atto tesserato con l’A.S. Santa Sofia Licata, responsabile del capo di imputazione, di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendogli la squalifica a tutti gli effetti fino al 31.12.2004; di infliggere alla A.S. Santa Sofia Licata, a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato, l’ammenda di Euro 1000,00 (mille); La presente delibera va notificata alle parti interessate, nonché alla Procura Federale.
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