COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare POL. OR.SA P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – (avverso ammenda; squalifica fino al 10.10.2004 dell’allenatore Manforte Giuseppe; squalifica fino al 31.3.2005 calciatore Impallomeni Giuseppe; squalifica 3 gare calciatore Alesci Pietro; squalifica al calciatore Bonarrigo Giuseppe fino al 31.3.2005; squalifica fino al 31.12.2004 al dirigente Maio Giovanni – GARA TORRENOVESE/OR.SA. del 16.5.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 53 del 19.5.2003) – Proc. n° 394/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare POL. OR.SA P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – (avverso ammenda; squalifica fino al 10.10.2004 dell’allenatore Manforte Giuseppe; squalifica fino al 31.3.2005 calciatore Impallomeni Giuseppe; squalifica 3 gare calciatore Alesci Pietro; squalifica al calciatore Bonarrigo Giuseppe fino al 31.3.2005; squalifica fino al 31.12.2004 al dirigente Maio Giovanni – GARA TORRENOVESE/OR.SA. del 16.5.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 53 del 19.5.2003) – Proc. n° 394/A – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati adducendo una serie di ragioni, esposti in maniera articolata nei motivi di gravame per ciascuno dei provvedimenti oggetto del ricorso; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Le ragioni dedotte dalla ricorrente non appaiono conducenti perché non possono valere, nonché sul pian della logica, a confutare le chiare e dettagliate osservazioni contenute nel referto arbitrale; Ed invero, il direttore di gara descrive in maniera evidente i fatti così come si sono verificati durante ed in esito alla partita, dettagliando le varie responsabilità a carico dei dirigenti, dei calciatori e della Società oggettivamente responsabile; Si sottolinea, peraltro, che le richieste istruttorie non possono costituire riscontro a quanto dedotto dalla Società, perché non contemplata dal C.G.S.; Pertanto, gli accadimenti, oggetto del presente gravame appaiono gravi in riferimento ai singoli responsabili colpiti da sanzioni, così come i provvedimenti assolutamente proporzionati ai fatti così come verificatisi; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello con addebito di tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it