COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare Procedimento a carico della Società Pol. Libertas Palestro Plebiscito e calciatore Di Fede Alfredo per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento calciatori – Proc. n. 391/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare Procedimento a carico della Società Pol. Libertas Palestro Plebiscito e calciatore Di Fede Alfredo per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento calciatori – Proc. n. 391/A Con note del 18.05.2004 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società Pol. Libertas Palestro Plebiscito per avere richiesto il tesseramento, successivamente alla data del 30.04.2004, del calciatore Di Fede Alfredo, malgrado questi era stato posto dalla medesima società in regime di svincolo in data 14.07.2003. Per tale comportamento antiregolamentare, quanti in oggetto venivano deferiti a questa Commissione Disciplinare con richiesta di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 12 p. 5 c.a) del C.G.S. (punizione sportiva della perdita della gara) e dell’art. 14 p. 1) comma g) del C.G.S. (sanzione a carico dei tesserati). Avverso detto deferimento, controdeduceva la Pol. Libertas Palestro Plebiscito, in data 21.05.2004 eccependo in particolare : a) la irricevibilità del deferimento “per carenza di idoneità giuridica del mittente”; b) la inammissibilità “per tardività” dell’atto stesso; c) la sua irregolarità “per omessa indicazione della gara contestata”. In buona sostanza, la deferita contesta la ricevibilità del deferimento perchè asseritamente promanante dall’Ufficio Tesseramento del Comitato, non legittimato a simili iniziative. Inoltre, il deferimento de quo, a detta della controdeducente, sarebbe inammissibile, in quanto in occasione dei “Play-Off”, il termine è di 24 ore dalla gara stessa, per cui, nella fattispecie, trattandosi di gara disputata in data 16.05.2004, il termine spirava alle ore 24.00 del 17.05.2004. Infine, secondo la deferita, il deferimento sarebbe irregolare perchè “nell’atto introduttivo” inviato dal competente Comitato, non è stata indicata la gara contestata. Pertanto, conclude la Società Pol. Lib.Palestro Plebiscito, chiedendo il rigetto del deferimento de quo per i motivi su esposti. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, contestata ritualmente l’addebito e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 24.05.2004, celebratasi nella contumacia dei deferiti, ritiene meritevole di accoglimento il deferimento proposto dal C.R.S., per i motivi che seguono: non possono meritare accoglimento alcuno, i motivi difensivi dedotti dalla Società deferita perchè destituiti di fondamento, sia in fatto che in diritto; Infatti, in ordine alla eccepita irricevibilità del deferimento si osserva che, al contrario di quanto afferma la Società, il deferimento non promana dall’Ufficio Tesseramento del C.R.S., ma dal Presidente del Comitato stesso. A nulla rileva il fatto che l’atto di deferimento del 18.05.2004 riporta, nel margine sinistro, la dicitura “Ufficio Tesseramento”, in quanto, prima di essa, è riportata l’intestazione “Comitato Regionale Sicilia”, ed è sottoscritta da “Comitato Regionale Sicilia – Il Presidente Gianfranco Provenzano”. Fra l’altro, si ritiene opportuno sottolineare che la Società ed il calciatore sono stati deferiti con regolare atto di deferimento dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia ed a nulla rileva che questi abbia assegnato il termine di 10 giorni per controdedurre. Infatti, questa Decidente, ricevuto l’atto di deferimento, ha contestato l’addebito e fissata l’udienza di trattazione nel più breve tempo possibile, nel pieno rispetto di una reale attuazione dei ristrettissimi tempi previsti dalle disposizioni federali in regime di “Abbreviazione dei termini procedurali”, obbligatori anche per gli Organi di Giustizia Sportiva. Fra l’altro l’eccezione relativa al termine assegnato dal Comitato per le controdeduzioni è stato sanato dalla stessa Società che ha inviato le proprie controdeduzioni in data 21.05.2004, appena tre giorni dopo l’atto di deferimento, e due giorni dopo l’atto di contestazione inviato alla Commissione Disciplinare. Pertanto, si appalesa meramente speculativa l’eccezione in argomento che va dunque disattesa e rigettata. In ordine alla eccepita inammissibilità del deferimento si osserva che se è vero che l’art. 42, p. 4, C.G.S. stabilisce che il deferimento nelle gare di “play-off o play-out” deve essere effettuato entro le ore 24.00del giorno successivo alla gara, nel caso in esame tale disposizione non può essere interpretata nel senso rigido inteso dalla Società, in quanto, il momento consumativo della infrazione, e quello in cui il Comitato ne ha conoscenza, non coincide col giorno della gara, ma con un momento successivo alla stessa. Per una migliore comprensione di tale concetto, si ripercorrono, pur brevemente le tappe della presente vicenda. La Società ha inviato all’Ufficio Tesseramento del C.R.S., richiesta di tesseramento del calciatore Di Fede Alfredo, con lettera raccomandata del 15.05.2004, cadente nel giorno di sabato. Missiva che è stata recapitata al competente ufficio soltanto il giorno 18.05.2004. Per contro, il calciatore, è stato utilizzato nella gara Libertas Palestro/Angelo Custode del 16.05.2004, quando ancora non era pervenuto alcun tesseramento in Comitato, nè era tesserabile. Fra l’altro, è appena il caso di evidenziare che, a norma dell’art. 39, N.O.I.F., il termine ultimo per richiedere il tesseramento di un calciatore è fissato nel giorno 30.04.2004, per cui quello inviato dalla Società in data 15.05.2004 è radicalmente nullo perchè fuori termine. Ciò premesso, si evince chiaramente che il momento in cui il Presidente del Comitato ha avuto notizia, coscienza e consapevolezza della infrazione regolamentare commessa dalla Società deferita, coincide con la ricezione della richiesta di tesseramento, avvenuta in data 18.05.2004. Pertanto, è da tale momento che decorre il termine di ventiquattro ore per la promanazione dell’atto di deferimento, previsto dall’art. 42, C.G.S., per cui va ritenuto effettuato nei termini regolamentari il deferimento de quo. Infine, in ordine alla eccepita irregolarità del deferimento per mancata indicazione della gara di che trattasi, si ritiene opportuno osservare quanto segue: A nulla rileva , secondo questa Decidente, la omessa indicazione della gara di che trattasi, per i seguenti motivi: Il C.R.S. si è limitato, nel proprio atto, di deferire quanti in oggetto per l’assunzione dei provvedimenti fra l’altro di cui all’art. 12 p. 5 c. a) che, come noto, riguarda la punizione sportiva della perdita della gara. A tale atto, è stato allegato, per questa Decidente, la distinta della gara dalla quale si evince che il calciatore Di Fede Alfredo è stato utilizzato nella gara Lib.Palestro/Angelo Custode del 16.05.2004. La Commissione Disciplinare, nel proprio atto di contestazione, così come disposto dalle norme procedurali vigenti, ha provveduto ad indicare la gara in argomento, consentendo e garantendo così ai deferiti di poter svolgere adeguate difese sul punto. Nessuna violazione del diritto di difesa vi è stato, tant’è che la Società, nelle proprie controdeduzioni ha potuto svolgere adeguate difese sul punto. Ciò premesso, ritenuto che, comunque, la Società ha utilizzato il calciatore Di Fede Alfredo in posizione irregolare perchè non tesserato per la stessa, ritiene questa Decidente di assumere i provvedimenti disciplinari a carico della gara e degli odierni deferiti; P.T.M. DELIBERA: Visti gli artt. 12 e 14 C.G.S., di infliggere alla Società Libertas Palestro Plebiscito la punizione sportiva della perdita della gara disputata contro l’Angelo Custode il 16.05.2004 per 0 – 3; di infliggere alla Società Libertas Palestro Plebiscito l’ammenda di Euro 500; di squalificare il calciatore Di Fede Alfredo a tutto il 30.12.2004. Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it