COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare U.S. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso ammenda di Euro 500,00, squalifica 6 gare ai calciatori Casilli Maurizio, Tortora Giovanni, Calca Calogero – GARA ROCCA DI CAPRILEONE/NASITANA del 16.5.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – PLAY OFF – C.U. n° 53 del 20.5.2004) – Proc. n° 392/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare U.S. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso ammenda di Euro 500,00, squalifica 6 gare ai calciatori Casilli Maurizio, Tortora Giovanni, Calca Calogero – GARA ROCCA DI CAPRILEONE/NASITANA del 16.5.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – PLAY OFF – C.U. n° 53 del 20.5.2004) – Proc. n° 392/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione delle squalifiche ai propri tesserati nonché l’annullamento dell’ammenda inflitta; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione; La condotta posta in essere dai dirigenti, tesserati ed eventuali sostenitori della Società appellante ai danni del direttore di gara è senz’altro deprecabile e censurabile e pertanto ritiene questa Decidente di condividere la decisione assunta in primo grado in ordine alla ammenda inflitta; Riguardo al provvedimento sanzionatorio inflitto ai tesserati dell’odierna appellante ritiene questa Decidente che la sanzione inflitta dal Giudice di primo esame può essere ricondotta in un periodo di tempo più limitato alla luce delle espressioni puramente labiali; P.Q.M. DELIBERA: di confermare l’ammenda di Euro 500,00 inflitta a carico della Società Rocca di Caprileone; di determinare in quattro giornate la squalifica a carico dei giocatori Casilli Maurizio, Tortora Giovanni, Calca Calogero (Rocca di Caprileone); senza addebito di tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it