COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BELVEDERE C.G. di Siracusa – (avverso posizione irregolare calciatore – GARA FLORIDIANA/BELVEDERE C.G. del 21.12.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F”) – Proc. n. 124/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BELVEDERE C.G. di Siracusa - (avverso posizione irregolare calciatore - GARA FLORIDIANA/BELVEDERE C.G. del 21.12.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F”) - Proc. n. 124/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che il reclamo è stato proposto oltre il termine di giorni sette previsto dall’art. 42 n. 3 del C.G.S.; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso, a termini dell’art. 29 nn. 5, 7 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 104).
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