COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 24/09/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Promozione Gara SCICLI – BARRESE del 14/ 9/ 2003 2-2; Reclamo Barrese.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 24/09/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Promozione Gara SCICLI - BARRESE del 14/ 9/ 2003 2-2; Reclamo Barrese. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 17 del 17/09/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Società Barrese chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Scicli in quanto quest'ultima avrebbe fatto partecipare effettivamente alla gara stessa, dal 39' del s.t., a seguito di sostituzioni, solo tre calciatori "giovani" anziché‚ gli almeno quattro prescritti dalla vigente normativa; Esaminati gli atti ufficiali, si rileva che effettivamente, dal 39' del s.t. e sino alla fine della gara, la Società Scicli ha fatto partecipare alla stessa soltanto tre calciatori "giovani"; Dato atto che, pertanto, la Societa' Scicli non ha ottemperato alla normativa relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'eta'" previsti per le gare del campionato di Promozione, pubblicata sul C.U. n. 1 dell'1/07/2003; Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e l'art. 12, comma 5, del C.G.S.; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Barrese, infliggendo alla Società Scicli la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; In quanto accolto, non addebitare alla Società Barrese la tassa reclamo.
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