COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DELL’ 1/10/2003– PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. SORTINO CALCIO – (posizione irregolare assistente si parte Buscema Fabio – GARA JUNIOR VITTORIA/SORTINO del 14.9.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 7/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DELL’ 1/10/2003– PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. SORTINO CALCIO – (posizione irregolare assistente si parte Buscema Fabio – GARA JUNIOR VITTORIA/SORTINO del 14.9.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 7/A – Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società A.S. Sortino Calcio che sostiene che nella partita indicata in epigrafe la Società Junior Vittoria abbia schierato il calciatore Sig. Fabio Buscema come guardalinee di parte, sebbene fosse squalificato in Coppa Sicilia per due giornate come residuo della passata stagione ; sostiene, altresì, che la Società Junior Vittoria abbia partecipato nella edizione 2003/2004 alla Coppa Sicilia soltanto il primo incontro, mentre la seconda gara non e’ stata effettuata perché la stessa società non si è presentata; Conclude chiedendo la punizione sportiva della Società in quanto il calciatore Fabio Buscema non potendo scontare la pena nella “Coppa Sicilia” la doveva scontare nella prima gara ufficiale Campionato principale. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di reclamo ed esaminati gli atti e svolti gli opportuni accertamenti, osserva: Visto il Comunicato Ufficiale n° 5 del 30.7.2003 nel quale viene squalificato il calciatore Fabio Buscema (n. 14) che aveva riportato nella gara dell’8.9.2002 la squalifica per due giornate in Coppa Sicilia; Visto il Comunicato Ufficiale n. 11 del 3.9.2002 nel quale viene pubblicata l’esclusione della Società Junior Vittoria dalla manifestazione della Coppa Sicilia a seguito dei provvedimenti disciplinari meglio indicati nel provvedimento stesso; Premesso quanto sopra in punto di fatto, questa Decidente ritiene opportuno richiamare, seppur brevemente le norme federali poste a sostegno della fattispecie che ci occupa: a norma dell’art. 14, comma 10, punto 1 C.G.S. le sanzioni disciplinari inflitte ai tesserati in relazione alle gare di Coppa Italia o Coppa Regionali organizzate dai Comitati Regionale si scontano nelle rispettive competizioni; A norma del successivo art. 17 comma 6 la distinzione prevista dal precitato art. 14 non sussiste nel caso che nella successiva stagione non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima competizione in relazione alla quale sono state inflitte. Da tale quadro normativo discende che solo nel caso in cui la società di appartenenza del calciatore squalificato non debba reiteratamente partecipare alle Coppe per due anni consecutivi il calciatore squalificato non potendo scontare, a norma dell’art. 14 C.G.S., in virtù della deroga di cui all’art. 17 sopra citato, deve scontare la squalifica in tutto o in parte nel Campionato Ufficiale disputato dalla prima squadra; A confronto di tale tesi ritiene questa Decidente di sottolineare il caso del calciatore squalificato in Coppa che, nel corso della stagione sia trasferito ad altra Società disputante una Coppa, che può validamente scontare la sanzione subita non partecipando alle gare disputate dalla nuova Società in Coppa. Il tutto secondo quanto previsto dall’art. 17 n. 6 C.G.S., che disciplina la sanzione in argomento “ad personam”. Alla luce di quanto sopra non trovano conforto e quindi accoglimento le argomentazioni spiegate dalla reclamante nell’atto introduttivo del presente giudizio; Allo stato, limitatamente alla fattispecie che ci occupa, essendo stata la Società Junior Vittoria esclusa dalla Coppa Sicilia nella stagione sportiva 2003/2004 il tesserato Fabio Buscema potrà validamente scontare la residua sanzione (una gara) o nella stagione in corso (ove trasferito ad altra Società disputante gare di Coppa) o nella successiva stagione ove la medesima società dovesse disputare gara di Coppa. Solo nel caso in cui detto calciatore dovesse rimanere in forza alla Junior Vittoria e questa non dovesse disputare gare di Coppa edizione 2004/2005 la sanzione residua dovrà essere scontata nel campionato di appartenenza; P.Q.M. visti gli artt. 14, 17 e 18 C.G.S. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto ritenendolo destituito di fondamento in fatto ed in diritto e per l’effetto di incamerare la tassa reclamo di Euro 104 già versato.
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