COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DELL’ 1/10/2003– PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. SANTA MARIA DI LICODIA (CT) – (avverso squalifica calciatori Pappalardo Angelo fino al 13.9.2008, Ventura Pietro fino al 31.3.2004, Platania Alfio 3 gare – GARA MEGARA 908/SANATA MARIA DI LICODIA del 13.9.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 17 del 17.9.2003) – Proc. n° 9/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DELL’ 1/10/2003– PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. SANTA MARIA DI LICODIA (CT) – (avverso squalifica calciatori Pappalardo Angelo fino al 13.9.2008, Ventura Pietro fino al 31.3.2004, Platania Alfio 3 gare – GARA MEGARA 908/SANATA MARIA DI LICODIA del 13.9.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 17 del 17.9.2003) – Proc. n° 9/A – Con appello ritualmente proposto, la Società ricorrente U.S. S.Maria di Licodia chiede la revisione dei provvedimenti emersi in prime cure e consequenzialmente il loro ridimensionamento. Sostiene l’appellante che i calciatori Pappalardo Angelo e Ventura Pietro hanno contestato animosamente le decisioni tecniche assunte dall’arbitro in occasione della rete del pareggio, messa a segno dalla Società Megara e poi si sono resi responsabili di condotta irriguardosa, offensiva e minacciosa nei confronti dello stesso. Sostiene altresì che il calciatore Pappalardo non abbia colpito con un pugno il direttore di gara, bensì di avergli semplicemente poggiato il palmo della mano destra sul viso. La Commissione Disciplinare, ha esaminato gli atti ufficiali nei quali il comportamento dei calciatori “de quo” è descritto in maniera chiara ed inequivocabile; Acclarato che tali comportamenti, ritenuti esecrabili e censurabili, rappresentano esempio negativo in qualunque contesto sportivo con particolare riguardo ai tempi correnti nei quali si è manifestato particolare violenza; Ritiene, pertanto, disattendibili le argomentazioni della Società U.S. S.Maria di Licodia; Per quanto attiene il calciatore Pappalardo Angelo, la condotta posta in essere dallo stesso non merita alcuna considerazione se non quella di piena condanna, tenuto conto di quanto si e’ reso responsabile, risultando con certezza dagli atti di gara; Per quanto attiene il calciatore Ventura Pietro, lo stesso deve comunque rispondere di particolare condotta offensiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro, però va annotato che lo stesso non ha realizzato nessun atto di violenza in danno dell’arbitro stesso; Per quanto attiene il calciatore Platania Alfio, la squalifica comminatagli in primo esame, va confermata proprio per la natura dell’infrazione addebitategli; Per le superiori considerazioni; DELIBERA: di confermare la squalifica a carico dei calciatori Pappalardo Angelo e Platania Alfio determinando a tutto il 31.1.2004 la squalifica a carico del calciatore Ventura Pietro (tutti della Società U.S. Santa Maria di Licodia); Per l’effetto non si provvede all’addebito della tassa di reclamo.
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