COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 15/10/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara MONDIAL SPORTING CLUB – ATLETICO CATENANUOVA del 5/10/2003 N.D.; Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 21 dell’8/10/2003;
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 15/10/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara MONDIAL SPORTING CLUB - ATLETICO CATENANUOVA del 5/10/2003
N.D.;
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 21 dell'8/10/2003;
Si osserva in via preliminare che il reclamo in oggetto non e' stato inviato alla controparte cosi' come previsto dall'art.42, comma 1 del C.G.S. e che l'inosservanza di tale formalita' ne costituisce motivo di inammissibilita' e ne preclude l'esame di merito;
Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la Societa' Atl. Catenanuova non si e' presentata per la disputa della gara in epigrafe;
Visto l’art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Societa’ Atl. Catenanuova, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Societa' Atl. Catenanuova la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 155,00 euro (1ma rinuncia). .
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