COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 15/10/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. TROINA (EN) – (avverso esito gara per posizione irregolare Assistente Arbitro – GARA TROINA/TRECASTAGNI del 21.09.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. N° 10/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 15/10/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. TROINA (EN) – (avverso esito gara per posizione irregolare Assistente Arbitro – GARA TROINA/TRECASTAGNI del 21.09.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. N° 10/A – Avverso il regolare svolgimento della gara in epigrafe indicata ha presentato reclamo la Società A.S. Troina sostenendo che la stessa è stata inficiata da infrazione commessa dall’ U.S. Trecastagni; Detta Società avrebbe utilizzato come collaboratore di linea dell’arbitro una persona sconosciuta le cui generalità non sono state inserite nella distinta consegnata al direttore di gara e che non può essere ritenuto fra i dirigenti o collaboratori regolarmente tesserati per la U.S. Trecastagni. Chiede, pertanto, la punizione sportiva della perdita della gara in danno dell’U.S. Trecastagni e in subordine la ripetizione della stessa. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: Il fatto lamentato è avvenuto. Infatti risulta accertato che il primario dirigente identificato a svolgere la mansione di collaboratore di linea di parte, stante l’assenza di uno degli A.A., non ha svolto le mansioni affidategli, risultando di avere “motu propio” incaricato a tale funzione altro soggetto non identificato. All’arrivo del collaboratore di linea ufficiale, assente, l’arbitro ha provveduto alla sostituzione degli assistenti di parte. Alla luce di quanto osservato, la Commissione Disciplinare rileva che la gara non ha avuto regolare svolgimento per partecipazione di soggetto non debitamente identificato. Tuttavia, dagli accertamenti operati dall’arbitro a fine gara, tale soggetto risulterebbe essere certo VISCUSO tesserato con l’U.S. Trecastagni, come pure riferitogli dalla Società reclamante; Ancorché non identificato preventivamente nei modi dovuti. Ritiene, pertanto, questa Decidente che il caso in esame vada valutata alla luce dell’art. 12 punti 4 e 6 del C.G.S.; Conseguentemente, la gara di che trattasi va ripetuta come da dispositivo; DELIBERA: in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto si dispone che la gara Troina/Trecastagni del 21.9.2003 Campionato di Promozione, Gir. B, vada ripetuta a data da destinarsi a cura del C.R. Sicilia; Per l’effetto non si addebita tassa reclamo. Per opportuna conoscenza gli atti vanno trasmessi al C.R.A. Sicilia per l’esame di quanto espresso nel rapporto di gara, in relazione alle motivazioni di cui sopra.
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