COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 15/10/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. SCORDIA (CT) – (avverso irregolare partecipazione calciatore Caruso Giorgio – GARA PALAZZOLO/SCORDIA del 5.10.2003 – CAMPIONATO ECCELLENZA – GIR. “B”) – Proc. n° 19/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 15/10/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. SCORDIA (CT) – (avverso irregolare partecipazione calciatore Caruso Giorgio – GARA PALAZZOLO/SCORDIA del 5.10.2003 – CAMPIONATO ECCELLENZA – GIR. “B”) – Proc. n° 19/A – Letto il reclamo ritualmente proposto dalla S.S. Scordia dove sostiene che la Società Palazzolo ha fatto partecipare irregolarmente alla gara del 5.10.2003, dal 16° del secondo tempo in poi, il calciatore n° 13 Caruso Giorgio, il quale non aveva titolo a prendere parte alla suddetta gara perché risultava squalificato per una giornata per recidività in ammonizione e aveva preso parte a tutte le gare di Campionato disputate dalla Società ad eccezione della partita Aci S. Antonio/Palazzolo del 28.9.2003, nella quale pur non giocando è stato iscritto nella distinta di gioco presentata all’arbitro, determinando quindi una continuità nell’infrazione della Società Palazzolo; Ciò secondo la Società reclamante non ha consentito di scontare la squalifica al proprio calciatore. Chiede pertanto la revisione del risultato, con l’assegnazione della gara persa per 0-3 alla Società Palazzolo, ai sensi dell’art. 12 comma 5 C.G.S.; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di reclamo ed esaminati gli atti e svolti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore interessato, al caso in esame, aveva titolo a partecipare alla gara, perché non in regime di squalifica avendo scontato regolarmente il turno di squalifica inflitta nella gara disputata contro l’Aci S.Antonio del 28.09.2003; Ed infatti, la semplice iscrizione nella distinta di gioco presentata all’arbitro non e’ influente ai fini della gara, non potendo determinare una continuità nell’infrazione, come invece sostenuto dalla S.S. Scordia. Della gara del 28.9.2003 il calciatore Caruso Giorgio, effettivamente non è sceso mai in campo; Pertanto la giornata di squalifica e’ stata scontata dal calciatore Caruso, nella suddetta gara del 28.9.2003; Ciò posto il reclamo in esame va rigettato e P.Q.M. DELIBERA: di rigettare il reclamo come sopra proposto, con l’incameramento della tassa dovuta, in Euro 104.
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