COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 4/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. MILAN (Milena) – (avverso squalifica fino al 31.12.2003 calciatore Malta Salvatore – GARA DELIA 2002/MILAN del 19.10.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G” – C.U. n° 23 del 23.10.2003) – Proc. n° 43/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 4/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. MILAN (Milena) – (avverso squalifica fino al 31.12.2003 calciatore Malta Salvatore – GARA DELIA 2002/MILAN del 19.10.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G” – C.U. n° 23 del 23.10.2003) – Proc. n° 43/A – L’appellante considera “sicuramente censurabile” il comportamento del calciatore oggetto del provvedimento disciplinare, ma ne evidenzia l’aspetto solo labiale non portato a conseguenze di sorta; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Quanto riferito dall’appellante trova solo parziale riscontro negli atti di gara ove è descritto il comportamento del calciatore in questione, irriguardoso e insistentemente offensivo, anche dopo l’espulsione; 2) Viene peraltro evidenziato in referto l’intervento dei Carabinieri dopo l’espulsione per frenare l’intenzione di rientro in campo del calciatore espulso; 3) La sanzione appare adeguata a quanto emerge dagli atti ufficiali di gara; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo, non versata (Euro 104,00).
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