COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 4/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. VALLEDOLMO (PA) – (avverso squalifica calciatore Lo Iacono Stefano per 6 gare – GARA VALLEDOLMO/MARINEO del 12.10.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G” – C.U. n° 22 del 15.10.2003) – Proc. n° 39/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 4/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. VALLEDOLMO (PA) – (avverso squalifica calciatore Lo Iacono Stefano per 6 gare – GARA VALLEDOLMO/MARINEO del 12.10.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G” – C.U. n° 22 del 15.10.2003) – Proc. n° 39/A – La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’appello è stato proposto oltre il termine di giorni 10 previsto dall’art. 42 n° 5 del C.G.S.; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare, per l’effetto, alla Società A.S. Valledolmo la tassa reclamo, non versata, di Euro 103,00.
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