COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 12/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. AKRAGAS CALCIO (AG) (avverso decisione Giudice Sportivo – GARA LICATA/AKRAGAS del 5.10.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – C.U. n° 22 del 15.10.2003) – Proc. n° 32/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 12/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. AKRAGAS CALCIO (AG) (avverso decisione Giudice Sportivo – GARA LICATA/AKRAGAS del 5.10.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – C.U. n° 22 del 15.10.2003) – Proc. n° 32/A – Con rituale appello ricorre la Società interessata opponendosi al giudicato di 1° esame dove, a parere della ricorrente, vengono superficialmente valutati i fatti realmente accaduti che rivestono invece una certa gravità; attraverso una propria disamina del provvedimento impugnato sostiene che il Giudice di primo grado ha omesso di adottare propri interventi mirati a porre in essere un’attività istruttoria necessaria per una migliore cognizione di quanto accaduto e lamentato in sede di giudizio di 1° grado e reiterato con l’appello in esame; Si sostiene che i propri calciatori sono stati oggetto di particolari intimidazioni tali da non trovarsi più nelle naturali condizioni psico-fisiche di partecipazione al gioco; Invoca “gravi errori tecnici” commessi dall’arbitro, come, tra l’altro, la concessione di un calcio di rigore, in favore della ricorrente, decisione, poi, annullata, a seguito di particolari intimidazioni, minacce e tentativi di aggressione nei confronti del direttore di gara; Argomentando, anche, sui i rapporti dei collaboratori assistenti dell’arbitro, conclude con la richiesta della punizione sportiva con la perdita della gara a carico della società A.C. Licata e in subordine la ripetizione della gara stessa. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito all’udienza di trattazione, il rappresentante della ricorrente, osserva: Non e’ dato rilevare dai rapporti degli ufficiali di gara nulla di quanto sostenuto nell’atto di appello, nessun riscontro obiettivo può evincersi tale da ingenerare qualsivoglia dubbio circa l’essersi verificato o meno di quanto sostenuto nel gravame in esame; non si raccolgono illegittime decisioni arbitrali, impropriamente invocate come “errori tecnici”; Le intemperanze e le proteste poste in essere non hanno impedito che la gara avesse regolare svolgimento e conclusione; Per quanto sopra osservato, questa Decidente ritiene che l’appello in esame non merita accoglimento; Pertanto; DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa dovuta e non versata pari a Euro 104,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it