COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 12/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROCCALUMERA (ME) – (avverso delibera G.S. per mancato utilizzo calciatore Juniores GARA ROCCALMERA/ICOS CLUB del 12.10.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 23 del 23.10.2003) – Proc. n° 42/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 12/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROCCALUMERA (ME) – (avverso delibera G.S. per mancato utilizzo calciatore Juniores GARA ROCCALMERA/ICOS CLUB del 12.10.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 23 del 23.10.2003) – Proc. n° 42/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente e con il quale si chiede l’annullamento della sentenza del Giudice Sportivo ed in subordine disporre la ripetizione della gara trattandosi di mero errore materiale; Chiede altresì di disporre, se ritenuto necessario, l’audizione dell’arbitro della gara per far luce sulla vicenda poiché la stessa Società ritiene di non essere incorsa nell’aver violato le disposizioni che impongono la contemporanea presenza dei 4 Juniores; A riprova delle difese spiegate fa presente che dalla velina delle sostituzioni si evince che il n° 71 indicato nelle “cosiddette riserve” è invece stato schierato all’inizio della gara e sostituito al 22’ del secondo tempo; La Commissione Disciplinare, visti gli atti di gara ed acquisito il supplemento di rapporto del direttore di gara (che rimane disponibile agli atti su richiesta della parte interessata) nel quale è dichiarato che i giocatori che hanno disputato la partita da titolari sono effettivamente i primi undici iscritti nella distinta di gara con la sola eccezione del n° 71 che ha giocato titolare al posto del n° 5 andato in panchina, rileva che le eccezioni formulate nell’atto di appello non possono trovare accoglimento; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa (Euro 104) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it