COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 12/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. CAMPOBELLO (AG) – (avverso squalifica 4 gare calciatore Uzzo Salvatore – GARA ACATE/CAMPOBELLO del 15.10.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C” – C.U. n° 23 del 22.10.2003) – Proc. n° 45/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 12/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. CAMPOBELLO (AG) – (avverso squalifica 4 gare calciatore Uzzo Salvatore – GARA ACATE/CAMPOBELLO del 15.10.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C” – C.U. n° 23 del 22.10.2003) – Proc. n° 45/A – L’appellante chiede riduzione della squalifica in questione, sostenendo l’attenuante della provocazione e rilevando una disparità di trattamento sanzionatorio nella fattispecie concorrente con l’avversario; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Dall’esame degli atti ufficiali di gara non emerge alcuna provocazione in danno del calciatore Uzzo, ne’ la fattispecie, come descritta dall’assistente arbitrale può giustificare la condotta assunta; 2) L’entità della sanzione appare tuttavia rivedibile, avuto riguardo alla non rilevata presenza di conseguenze pur rappresentando il gesto posto in essere di particolare gravità, come del resto ammesso dalla stessa appellante; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Uzzo Salvatore (U.S. Campobello di Licata); senza addebito di tassa.
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