COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 19/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Promozione gara del 9/11/2003 BARRESE – SANTA SOFIA LICATA
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 27 del 19/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato di Promozione
gara del 9/11/2003 BARRESE - SANTA SOFIA LICATA
2-1; Reclamo Santa Sofia Licata.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 12/11/2003;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Santa Sofia Licata
chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società
Barrese in quanto responsabile del contegno intimidatorio,
posto in atto da sostenitori della stessa sia prima che durante l'intera
gara, nei confronti dei propri calciatori e degli ufficiali di gara,
condizionandone, in tal modo, il regolare svolgimento e determinandone la
prosecuzione proforma da parte dell'arbitro;
Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno
valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, si rileva
come essa abbia avuto regolare svolgimento e conclusione; infatti
le manifestazioni di intemperanza dei sostenitori della Società
Barrese, pur censurabili, non hanno assunto una valenza tale
da indurre l'arbitro a decidere di proseguire la gara proforma
come invece sostenuto dalla reclamante;
Pertanto, per quanto esposto in narrativa;
Dato atto che i provvedimenti a carico dei tesserati e della Societa'
Barrese sono stati già assunti e pubblicati sul C.U. n. 26 del 12/11/2003;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Santa Sofia Licata,
incamerando la relativa tassa già versata;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.