COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 19/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. KAMARAT di Cammarata (AG) – (avverso squalifica per 4 gare calciatore Zimbardo Vincenzo – GARA KAMARAT/SANTA CROCE del 2.11.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 25 del 4.11.2003) – Proc. n° 58/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 19/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. KAMARAT di Cammarata (AG) – (avverso squalifica per 4 gare calciatore Zimbardo Vincenzo – GARA KAMARAT/SANTA CROCE del 2.11.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” - C.U. n° 25 del 4.11.2003) – Proc. n° 58/A – Ricorre la Società interessata sostenendo in buona sostanza che il proprio calciatore, raggiunto dal provvedimento che si intende impugnare, è responsabile di una intemperante reazione in danno di avversario, fatto che per la sua lieve entità non giustifica la pesante squalifica; Chiede riduzione della stessa; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Quanto addebitato al calciatore di che trattasi è raccolto chiaramente nel rapporto di gara; Vero è che dello stesso non è dato conoscere l’esistenza di postume conseguenze, però l’infrazione contestata, in se stessa è meritevole sempre di censura; Per quanto sopra osservato la squalifica viene determinata come in dispositivo; Pertanto; DELIBERA: di determinare in 3 gare la squalifica a carico del calciatore Zimbardo Vincenzo (A.S. Kamarat); per l’effetto non si procede ad addebito di tassa.
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