COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. PARMONVAL (PA) – (avverso inibizione dirigente Sig. Sangiorgi Fabrizio sino al 15.11.2006 e squalifiche calciatori Giambruno Roberto per cinque gare e Vaccaro Emanuele per tre gare – GARA PARMONVAL/IL GABBIANO del 15.11.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 27 del 19.11.2003) – Proc. n. 67/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. PARMONVAL (PA) - (avverso inibizione dirigente Sig. Sangiorgi Fabrizio sino al 15.11.2006 e squalifiche calciatori Giambruno Roberto per cinque gare e Vaccaro Emanuele per tre gare - GARA PARMONVAL/IL GABBIANO del 15.11.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” - C.U. n. 27 del 19.11.2003) - Proc. n. 67/A Con appello ritualmente proposto, la A.P. Parmonval si duole delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, ritenendole non rispondenti alla realtà dei fatti verificatisi; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara dai quali si evincono gli episodi censurati ed i loro autori, atteso che la decisione di tali fatti operata dal Direttore di gara nel proprio referto, con particolare indicazione del Dirigente Sangiorgio Fabrizio e, tenuto conto della sua funzione rivestita, non pone dubbi di sorta che possano indurre questa Decidente ad escutere il Commissario Speciale presente, a detta dell’appellante, all’incontro. Ritenuto, comunque, limitatamente alla posizione dei calciatori Vaccaro Emanuele e Giambruno Roberto non è dato rilevare la intensità del loro referto e le conseguenze prodotte, così che la sanzione può essere contenuta in più ristretta misura; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto; squalifica il calciatore Vaccaro Emanuele per due gare; il calciatore Giambruno Roberto per quattro gare (Parmonval); di confermare nel resto la impugnata decisione; senza addebito di tassa reclamo.
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