COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.C. OLIMPIA di Biancavilla – (per posizione irregolare calciatori vari – GARA REAL MALETTO/OLIMPIA dell’ 1.11.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) – Proc. n. 5/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.C. OLIMPIA di Biancavilla - (per posizione irregolare calciatori vari - GARA REAL MALETTO/OLIMPIA dell’ 1.11.2003 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) - Proc. n. 5/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori fuori quota, della Società Real Maletto, in relazione alla normativa vigente per la corrente stagione che fissa in tre calciatori da inserire nelle distinta gara, purchè nati non oltre l’ 1.01.1973, chiede, pertanto, l’assegnazione della gara in proprio favore. La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: La Società Real Maletto ha iscritto nella distinta di gara presentata all’arbitro, per la gara in esame, i calciatori Scala Nunzio (1955), Scala Gaetano (1955), Mannino Vincenzo (1970) e Russo Salvatore (1972) violando con ciò le disposizioni relative ai “fuori quota”, per la corrente stagione, riportate sul Comunicato Ufficiale Unico del 23.06.2003 pubblicato in Palermo il 24.06.2003, che fissa il limite di età per la utilizzazione dei calciatori “fuori quota” in tre, nati prima dell’1.01.1973, da inserire in distinta gara; la violazione della predetta norma comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 12 comma 5 del C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Real Maletto la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 3; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Gugliuzzo Salvatore la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2003 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di restituire la tassa reclamo inviata pari ad Euro 104 alla Società Olimpia Biancavilla.
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