COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. P.OR.TO. DON BOSCO O.N.L.U.S. di Giardini Naxos (ME) – (avverso squalifica calciatore Coniglio Salvatore fino al 31.12.2004 – GARA P.O.R.TO. DON BOSCO/REAL CLUB del 9.11.2003- CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE “D”) – Proc. n° 8/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. P.OR.TO. DON BOSCO O.N.L.U.S. di Giardini Naxos (ME) – (avverso squalifica calciatore Coniglio Salvatore fino al 31.12.2004 – GARA P.O.R.TO. DON BOSCO/REAL CLUB del 9.11.2003- CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE “D”) – Proc. n° 8/B – L’appellante chiede la riduzione della sanzione a carico del caliciatore Coniglio, al quale può essere contestato, a dire della appellante, soltanto un comportamento minaccioso; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: La valutazione in fatto non può prescindere dalle indicazioni fornite dal direttore di gara nel referto di gara; L’entità della sanzione irrogata appare tuttavia modificabile, tenuto conto della fattispecie come attribuita e della modesta entità degli effetti di quanto in esame; P.Q.M. DELIBERA: di contenere a tutto il 31.3.2004 la sanzione a carico del calciatore Coniglio Salvatore (Pol. P.O.R.TO.) senza addebito di tassa.
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