COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Prima categoria gara del 23/11/2003 CALCIO ACI S.FILIPPO – SALES

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Prima categoria gara del 23/11/2003 CALCIO ACI S.FILIPPO - SALES 1-0; Reclamo P.G.S. Sales. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 28 del 26/11/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Società P.G.S. Sales chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Aci S.Filippo; la reclamante fa rilevare come la consorella non abbia impiegato, a seguito della sostituzione del calciatore Leonardi Luigi, alcun calciatore nato dall'1/01/1986 in poi, così come rilevato dalla "velina" rilasciata dall'arbitro; Esaminati gli atti ufficiali e chiesti chiarimenti all'arbitro della gara, quest'ultimo ha confermato di avere errato nella compilazione della suddetta "velina" e che effettivamente il calciatore subentrante al Leonardi non è il n. 13 Andaloro Salvatore (1984) bensì il n. 14 Oliveri Simone (1986); Dato atto, pertanto, che la Società Aci S.Filippo ha ottemperato all'obbligo circa l'impiego dei calciatori "giovani", così come prescritto dalla normativa pubblicata sul C.U. n. 1 dell’1/07/2003; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società P.G.S. Sales, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo.
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