COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Prima categoria gara del 23/11/2003 CALCIO ACI S.FILIPPO – SALES
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato di Prima categoria
gara del 23/11/2003 CALCIO ACI S.FILIPPO - SALES
1-0; Reclamo P.G.S. Sales.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 28 del 26/11/2003;
Con reclamo ritualmente proposto la Società P.G.S. Sales chiede
l'assegnazione della perdita della gara alla Società Aci S.Filippo; la
reclamante fa rilevare come la consorella non abbia impiegato, a seguito
della sostituzione del calciatore Leonardi Luigi, alcun calciatore nato
dall'1/01/1986 in poi, così come rilevato dalla "velina" rilasciata
dall'arbitro;
Esaminati gli atti ufficiali e chiesti chiarimenti all'arbitro della
gara, quest'ultimo ha confermato di avere errato nella compilazione
della suddetta "velina" e che effettivamente il calciatore subentrante
al Leonardi non è il n. 13 Andaloro Salvatore (1984) bensì il n. 14
Oliveri Simone (1986);
Dato atto, pertanto, che la Società Aci S.Filippo ha ottemperato all'obbligo
circa l'impiego dei calciatori "giovani", così come prescritto dalla
normativa pubblicata sul C.U. n. 1 dell’1/07/2003;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società P.G.S. Sales, addebitando
alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.