COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Seconda categoria gara del 23/11/2003 S.STEFANO – JUVE SCALA MARINA
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato di Seconda categoria
gara del 23/11/2003 S.STEFANO - JUVE SCALA MARINA
1-0; Sospesa al 35 del s.t.; Reclamo Juve Scala Marina.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 28 del 26/11/2003;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Juve Scala Marina chiede che
venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, in quanto viziata da
"errori tecnici" commessi dall'arbitro; sostiene poi la reclamante che il
direttore di gara avrebbe sospeso definitivamente la stessa senza che ne
ricorressero i presupposti e senza prima adottare alcun provvedimento
disciplinare;
Si osserva l'improponibilità del reclamo per la parte relativa ad
argomentazioni e rilievi di carattere tecnico che sono demandati alla
esclusiva competenza dell'arbitro; peraltro, esaminati gli atti ufficiali,
dagli stessi si rileva che al 35 del s.t., a seguito di un presunto fallo
non rilevato dal direttore di gara, quest'ultimo veniva accerchiato da
tesserati della Società Juve Scala Marina i quali assumevano contegno
minaccioso nei confronti dello stesso che veniva altresì spintonato; a tal
punto, temendo per la propria incolumità, l'arbitro si recava negli
spogliatoi e successivamente, udendo ancora minacce ed insulti nei suoi
confronti, sospendeva definitivamente la gara;
Si ritiene di non potere condividere tale decisione; infatti non emerge che
il direttore di gara abbia adottato tutti i provvedimenti disciplinari
apprestati dal regolamento nei confronti dei calciatori colpevoli dei
comportamenti loro ascrivibili; del resto il rapporto non evidenzia nulla più
che una "supposta" e non "reale" situazione di pericolo per l'incolumita'
dello stesso;
Per quanto sopra;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono
stati già pubblicati sul C.U. n° 28 del 26/11/2003;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Societa Juve Scala Marina
restituendo alla stessa la relativa tassa versata nella misura di Euro
103,00;
Di annullare la gara Pol. S.Stefano - Juve Scala Marina disponendone
la ripetizione;
Di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia