COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Seconda categoria gara del 23/11/2003 S.STEFANO – JUVE SCALA MARINA

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Seconda categoria gara del 23/11/2003 S.STEFANO - JUVE SCALA MARINA 1-0; Sospesa al 35 del s.t.; Reclamo Juve Scala Marina. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 28 del 26/11/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Società Juve Scala Marina chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, in quanto viziata da "errori tecnici" commessi dall'arbitro; sostiene poi la reclamante che il direttore di gara avrebbe sospeso definitivamente la stessa senza che ne ricorressero i presupposti e senza prima adottare alcun provvedimento disciplinare; Si osserva l'improponibilità del reclamo per la parte relativa ad argomentazioni e rilievi di carattere tecnico che sono demandati alla esclusiva competenza dell'arbitro; peraltro, esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che al 35 del s.t., a seguito di un presunto fallo non rilevato dal direttore di gara, quest'ultimo veniva accerchiato da tesserati della Società Juve Scala Marina i quali assumevano contegno minaccioso nei confronti dello stesso che veniva altresì spintonato; a tal punto, temendo per la propria incolumità, l'arbitro si recava negli spogliatoi e successivamente, udendo ancora minacce ed insulti nei suoi confronti, sospendeva definitivamente la gara; Si ritiene di non potere condividere tale decisione; infatti non emerge che il direttore di gara abbia adottato tutti i provvedimenti disciplinari apprestati dal regolamento nei confronti dei calciatori colpevoli dei comportamenti loro ascrivibili; del resto il rapporto non evidenzia nulla più che una "supposta" e non "reale" situazione di pericolo per l'incolumita' dello stesso; Per quanto sopra; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono stati già pubblicati sul C.U. n° 28 del 26/11/2003; Si delibera: Di accogliere il reclamo avanzato dalla Societa Juve Scala Marina restituendo alla stessa la relativa tassa versata nella misura di Euro 103,00; Di annullare la gara Pol. S.Stefano - Juve Scala Marina disponendone la ripetizione; Di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia
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