COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. LICATA (AG) – (avverso squalifica per tre gare calciatore Spicuzza Salvatore – GARA RAFFADALI/LICATA del 16.11.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n. 27 del 19.11.2003) – Proc. n. 78/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. LICATA (AG) - (avverso squalifica per tre gare calciatore Spicuzza Salvatore - GARA RAFFADALI/LICATA del 16.11.2003 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” - C.U. n. 27 del 19.11.2003) - Proc. n. 78/A Con appello ritualmente proposto l’A.C. Licata chiede la riduzione della squalifica inflitta al suo calciatore Spicuzza Salvatore per tre giornate di gare, ritenendo eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara osserva che le motivazioni addotte dalla Società appellante siano del tutto inconducenti perchè non supportate da ciò che emerge chiaramente dal referto arbitrale che denuncia una condotta di gioco da parte del giocatore 29.635 Spicuzza particolarmente censurabile, tenuto conto di quanto posto in essere dall’atleta (violenta testata ad un avversario in reazione ad un fallo subito); P.Q.M. DELIBERA: di respingere il ricorso come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad Euro 104.
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