COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale a carico di 1) Bianchini Mirko 2) Gibilisco Giuseppe; 3) Società Pol. Quartiere Tiche – Proc. n. 33/A Il Procuratore Federale,

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 3/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale a carico di 1) Bianchini Mirko 2) Gibilisco Giuseppe; 3) Società Pol. Quartiere Tiche - Proc. n. 33/A Il Procuratore Federale, Visto il Comunicato Ufficiale n. 10/C del 7.10.2003 con il quale si dà atto del dispositivo concernente l’accoglimento del reclamo del calciatore Farano Nicola avverso la sanzione della squalifica fino al 30.06.2007 delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Comunicato Ufficiale del 6.03.2003, “rimettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, in relazione alle responsabilità emerse a seguito di accertamenti esperiti dall’Ufficio Indagini; Vista la relazione dei Collaboratori dell’Ufficio Indagini, che fa parte integrante del presente procedimento di deferimento; rilevato, sulla base di quanto accertato dal predetto Ufficio, i signori Gibilisco Giuseppe e Bianchini Mirko, calciatori tesserati per la Società Pol. Quartiere Tiche, hanno tenuto comportamenti antiregolamentari; ritenuto che i fatti, sopra succintamente descritti, integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) ascrivibile ai predetti calciatori signori, Gibilisco Giuseppe e Bianchini Mirko, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione dell’art. 2 comma 4, del C.G.S. alla Società Pol. Quartiere Tiche; visto l’art. 28, lett. b) del Codice di Giutizia Sportiva ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia; 1. Bianchini Mirko, calciatore tesserato per la Società Pol. Quartiere Tiche; 2. Gibilisco Giuseppe, calciatore tesserato Pol. Quartiere Tiche; 3. la Società Pol. Quartiere Tiche. Il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in quanto il Sig. Bianchini Mirko ha ammesso solo tardivamente la propria responsabilità “di avere colpito l’arbitro”, così come risulta dalla dichiarazione sostituitiva dell’atto di notorietà dell’ 11.03.2003; il secondo, il signor Gibilisco Giuseppe, per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 3, in quanto ha ammesso tardivamente di essere stato l’autore “del calcio alla gamba sferrato all’arbitro”, confermando anche la circostanza “di averlo dichiarato durante gli allenamenti successivi all’episodio ai suoi compagni nello spogliatoio” e per non avere risposto alla convocazione per l’udienza disposta dai Collaboratori dell’Ufficio Indagini; La Società Pol. Quartiere Tiche della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 25 Novembre 2003 con inizio alle ore 16.00 presso i locali del Comitato Regionale Sicilia - Via Ugo La Malfa n. 122 - 90146 Palermo. Si sono presentati Gibilisco Salvatore in rappresentanza della Società Pol. Quartiere Tiche; Gibilisco Giuseppe calciatore Società Pol. Quartiere Tiche, è assente Bianchini Mirko senza alcuna giustificazione, per lo stesso viene riferito dai presenti che trovasi fuori sede per l’espletamento del servizio militare; sentiti i deferiti presenti in giudizio con singole argomentazioni sostenute a difesa dalla propria posizione processuale, sono state raccolte le conclusioni e richieste delle parti: 29.637 a) Procura Federale: ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti di cui all’atto di rinvio a giudizio: 1) Gibilisco Giuseppe, infliggendogli la squalifica a tutti gli effetti fino al 31.12.2007; 2) Bianchini Mirko, infliggendogli la squalifica a tutti gli effetti fino al 31.12.2005; 3) Società Pol. Quartiere Tiche, infliggendole, a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda pari ad Euro 500 (cinquecento); b) Gibilisco Giuseppe: si rimette al giudizio di questo Collegio Giudicante; c) Gibilisco Salvatore: in rappresentanza della Società Pol. Quartiere Tiche; non condivide la responsabilità oggettiva attribuitale per quanto ascritto ai propri tesserati. Pertanto chiede la non statuizione dell’ammenda. -----°°°°---- La C.A.F. con Comunicato Ufficiale n. 10/C del 7.10.2003 ha accolto i ricorsi dei calciatori Cancemi Vincenzo e Farano Nicola, tesserati dalla Società Pol. Quartiere Tiche, annullando le sanzioni loro inflitte e rimettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, in relazione alle responsabilità emerse a seguito di accertamenti esperiti dall’Ufficio Indagini. Esaminata la relazione curata dall’Inquirente di codesto Ufficio Indagini in ordine all’esatto svolgimento dei fatti contestati all’accertamento dei responsabili delle violazioni addebitate, sono stati individuati nelle persone dei calciatori Bianchini Mirko e Gibilisco Giuseppe i veri autori delle aggressioni consumate in danno del Direttore di gara; Detta considerazione e conclusione emerge, senza postulazione di dubbio alcuno, dalla documentazione acquisita , come in atti, e dalle dichiarazioni rilasciate dagli stessi calciatori Bianchini Mirko e Gibilisco Giuseppe che hanno ammesso la propria responsabilità in ordine alle singole proprie condotte culminate in aggressioni in danno dell’arbitro. All’udienza dibattimentale non è emerso nulla di nuovo con la conferma, da parte del calciatore inquisito e presente di quanto dichiarato dinanzi l’Inquirente. Anche per il calciatore assente all’udienza il rappresentante della Società Pol. Quartiere Tiche non obietta nulla in ordine alla dichiarazione confessione rilasciata spontaneamente dal calciatore Bianchini Mirko. Pertanto questo Organo Decidente, preso atto delle risultanze istruttorie e dibattimentali; è chiamato a giudicare la piena responsabilità di due calciatori reo-confessi, con esclusione di ulteriore attività in tal senso mirata. Ciò posto; visti gli artt. 1, 2, 13, 14 del C.G.S.; DELIBERA: di ritenere responsabile dei capi di imputazione loro ascritti come da atto di rinvio a giudizio: 1) Gibilisco Giuseppe e Bianchini Mirko (tesserati per la Pol. Quartiere Tiche) infliggendo loro rispettivamente la squalifica a tutti gli effetti fino al 30.06.2007 per Gibilisco Giuseppe e fino al 30.06.2005 per Bianchini Mirko; 2) di infliggere alla Società Quartiere Tiche l’ammenda pari ad Euro 500 (cinquecento) a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto ai suoi tesserati, con particolare riferimento alla loro condotta in ordine alla tardività della ammissione di responsabilità. La presente Delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale. Delibere della Commissione Tesseramenti La Commissione Tesseramenti nella riunione del 21 Novembre 2003 ha deliberato in ordine alla richiesta di giudizio del Comitato Regionale Sicilia L.N.D., di dichiarare la invalidità della richiesta di svincolo collettiva del 10.07.2003 della U.S. Virtus Ispica.
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