COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 30/12/2003 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico di Cozzo Giorgio (Dirigente Pol. Caccamo) e Pol. Caccamo – Proc. n. 68/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 30/12/2003 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico di Cozzo Giorgio (Dirigente Pol. Caccamo) e Pol. Caccamo - Proc. n. 68/A Il Procuratore Federale, rilevato sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, in ordine alla denuncia presentata dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, nei confronti dell’allenatore Sig. Restivo Nunzio (provvedimento archiviato con atto del 17 Novembre 2003), per presunta violazione dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., il Sig. Cozzo Giorgio, dirigente responsabile della Società Pol. Caccamo, durante lo svolgimento dei predetti accertamenti, ha tenuto un comportamento censurabile, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. (mancata collaborazione per l’audizione dell’allenatore Sig. Restivo Nunzio, e dei calciatori Cannata Giuseppe e Manfredi Pietro della Pol. Caccamo); ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., ascrivibile al Sig. Cozzo Giorgio, dirigente responsabile della Pol. Caccamo, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, a carico della Società Pol. Caccamo, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.; visto l’art. 28 comma 4 lett. b) del C.G.S. ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia 1. Cozzo Giorgio, dirigente della Pol. Caccamo; 2. la Società Pol. Caccamo; per rispondere: n il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, C.G.S., per avere posto in essere il comportamento antiregolamentare descritto nella parte motiva; n la Società per responsabilità oggettiva, art. 2, comma 4, del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Dicembre 2003 con inizio alle ore 16.00 presso i locali del Comitato Regionale Sicilia Via Ugo La Malfa n. 122 Palermo. All’udienza sopra indicata nessuna delle parti deferite è presente; Pertanto, sono state raccolte le conclusioni e le richieste del rappresentante la Procura Federale, qui di seguito riportate; “ritenere responsabile dei capi d’imputazione ascritte alle parti deferite, come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al dirigente Cozzo Giorgio la inibizione di cui all’art. 14 lett. e) e art. 17 punto 8 C.G.S. per mesi sei; alla Società Caccamo l’ammenda di Euro 500; La Commissione Disciplinare, prende atto della contumacia delle parti deferite, circostanza questa che, a parte la incidenza o meno sul contesto in giudizio, ha carattere sintomatico sulla valutazione delle conseguenti responsabilità. Gli accertamenti curati dall’Inquirente trovano puntuale riscontro nei fatti e nelle condotte poste in essere da quanti rinviati a giudizio, senza che possa postularsi qualsivoglia ipotesi di dubbio nel merito o incertezze in ordine alla sostanza dei singoli comportamenti debitamente giudicati. Quanto sopra fa concludere nel non ritenere necessaria ulteriore attività istruttoria, stante che gli elementi di valutazione in possesso sono idonei per la statuizione di provvedimenti, come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, come da atto di rinvio a giudizio: 1) Cozzo Giorgio, dirigente della Pol. Caccamo, infliggendogli la inibizione a tutti gli effetti di cui agli artt. 14 lett. e) e 17 punto 8 C.G.S., per mesi sei; 2) Pol. Caccamo, infliggendole l’ammenda di Euro 500. La presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale.
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