COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/12/2003 S.AGATA LI BATTIATI – ROCCALUMERA
	
                COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 	
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
  gara del  21/12/2003 S.AGATA LI BATTIATI  - ROCCALUMERA
        0-0; Sospesa al 41' del s.t. - Reclamo Roccalumera.
        Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 32 del 30/12/2003;
        Con reclamo ritualmente proposto la Società Roccalumera chiede
        che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe in quanto
        sospesa dall'arbitro senza giustificati motivi;
        La reclamante eccepisce, inoltre, su comportamenti dell'arbitro
        che, pur non assumendo alcuna rilevanza in ordine all andamento della gara, 
        vanno segnalati, per competenza, alla Presidenza del C.R.A. Sicilia;
        Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
        Al 41' del s.t., dopo una decisione tecnica assunta dall’arbitro,
        lo stesso veniva colpito dal calciatore Ciatto Santi (Roccalumera)
        con una violenta testata in piena fronte che ne provocava la caduta
        a terra, stordimento, cefalea ed un evidente ematoma;
        A tal punto l'arbitro, non più nelle ottimali condizioni fisiche
        necessarie per la prosecuzione della direzione della gara, decideva
        di sospendere definitivamente la stessa;
        Condivisa la suddetta decisione;
        Sancita la responsabilità  delle Società Roccalumera alla quale va
        addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto
        ascrivibile al proprio calciatore;
        Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei
        tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 32 del 30/12/2003;
        Visto l'art. 12, punto 1, del C.G.S.;
        Si delibera:										
        Di respingere il reclamo avanzato dalla Società Roccalumera,
        addebitando alla stessa la relativa tassa;
        Di infliggere alla Società Roccalumera la punizione sportiva
        della perdita della gara per 0-3;
        Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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