COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/12/2003 S.AGATA LI BATTIATI – ROCCALUMERA

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/12/2003 S.AGATA LI BATTIATI - ROCCALUMERA 0-0; Sospesa al 41' del s.t. - Reclamo Roccalumera. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 32 del 30/12/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Società Roccalumera chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe in quanto sospesa dall'arbitro senza giustificati motivi; La reclamante eccepisce, inoltre, su comportamenti dell'arbitro che, pur non assumendo alcuna rilevanza in ordine all andamento della gara, vanno segnalati, per competenza, alla Presidenza del C.R.A. Sicilia; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che: Al 41' del s.t., dopo una decisione tecnica assunta dall’arbitro, lo stesso veniva colpito dal calciatore Ciatto Santi (Roccalumera) con una violenta testata in piena fronte che ne provocava la caduta a terra, stordimento, cefalea ed un evidente ematoma; A tal punto l'arbitro, non più nelle ottimali condizioni fisiche necessarie per la prosecuzione della direzione della gara, decideva di sospendere definitivamente la stessa; Condivisa la suddetta decisione; Sancita la responsabilità delle Società Roccalumera alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio calciatore; Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 32 del 30/12/2003; Visto l'art. 12, punto 1, del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo avanzato dalla Società Roccalumera, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Roccalumera la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia.
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