COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 3/ 1/2004 LIMINA – CASTIGLIONE

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 3/ 1/2004 LIMINA - CASTIGLIONE 1-0; Sospesa al 35' del p.t. Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che: Al 35' del p.t., dopo la propria espulsione, il calciatore Brunetto Francesco (Castiglione) prima colpiva il direttore di gara con un violentissimo schiaffo all'orecchio sinistro che procurava forte dolore, stato confusionale ed acufene e poi assumeva contegno aggressivo nei confronti della stesso; A tal punto l'arbitro, non piu nelle ottimali condizioni fisiche necessarie per la prosecuzione della direzione della gara, decideva di sospendere definitivamente la stessa; Condivisa la suddetta decisione; Sancita la responsabilità delle Società Castiglione alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio calciatore; Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 12, punto 1, del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Società Castiglione la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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