COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 3/ 1/2004 LIMINA – CASTIGLIONE
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
gara del 3/ 1/2004 LIMINA - CASTIGLIONE
1-0; Sospesa al 35' del p.t.
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 35' del p.t., dopo la propria espulsione, il calciatore Brunetto
Francesco (Castiglione) prima colpiva il direttore di gara con
un violentissimo schiaffo all'orecchio sinistro che procurava forte
dolore, stato confusionale ed acufene e poi assumeva contegno
aggressivo nei confronti della stesso;
A tal punto l'arbitro, non piu nelle ottimali condizioni fisiche
necessarie per la prosecuzione della direzione della gara,
decideva di sospendere definitivamente la stessa;
Condivisa la suddetta decisione;
Sancita la responsabilità delle Società Castiglione alla quale va
addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto
ascrivibile al proprio calciatore;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei
tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 12, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Castiglione la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3.