COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CIRCOLO SAN GIORGIO (ME) – (per posizione irregolare calciatore – GARA MONTAGNAREALE/SAN GIORGIO del 6.12.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. BARCELLONA P.G.) – Proc. n. 18/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CIRCOLO SAN GIORGIO (ME) - (per posizione irregolare calciatore - GARA MONTAGNAREALE/SAN GIORGIO del 6.12.2003 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. BARCELLONA P.G.) - Proc. n. 18/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Pelleriti Antonino nato il 17.11.1970 schierato dalla Società Montagnareale nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: 33.842 il calciatore Pelleriti Antonino nato il 17.11.1970 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto squalificato per cinque gare - C.U. n. 33 del 16.04.2003 - in relazione all’ultima gara della stagione sportiva 2002/2003; lo stesso ha scontato soltanto parte della sanzione sopra citata, pari ad una giornata e partecipando alle gare successive del 16.11.2003, del 22.11.2003., del 30.11.2003 e del 6.12.2003 - gara in esame; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Montagnarele la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 3 e l’ammenda di Euro 200; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Barbitta Antonino la sanzione dell’inibizione sino all’ 1 Febbraio 2004 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Pelleriti Antonino nato il 17.11.1970 una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa.
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