COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. FLORIDIA (SR) – (avverso punizione sportiva perdita gara, penalizzazione ed ammenda di Euro 155 – GARA JUNIOR VITTORIA/FLORIDIA del 7.12.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F”) – Proc. n. 108/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. FLORIDIA (SR) - (avverso punizione sportiva perdita gara, penalizzazione ed ammenda di Euro 155 - GARA JUNIOR VITTORIA/FLORIDIA del 7.12.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F”) - Proc. n. 108/A
L’appellante contesta la decisione del Giudice Sportivo, sostenendo di essere stata impedita a schierare il proprio tesserato Mundanò Salvatore nonostante un dirigente ne avesse certificato l’identità, risultando scaduto il tesserino federale poi trattenuto dal direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
Quanto riferito dall’appellante trova, solo in parte, riscontro negli atti ufficiali di gara, ove viene pure evidenziato che i dirigenti dell’A.S. Floridia non sono stati in grado di fornire al direttore di gara un documento valido di identificazione del calciatore come richiesto in luogo di quello “scaduto”;
33.844
Ciò ha indotto l’arbitro a non ritenere effettuato il riconoscimento. A tale conclusione la Società Floridia ha però opposto ingiustificato e generalizzato rifiuto a scendere in campo determinando la rinuncia a partecipare alla gara, con le conseguenze del caso.
Le superiori considerazioni inducono a ritenere corrette le conclusioni del Giudice Sportivo, apparendo inidoneo alla fattispecie il comportamento globalmente assunto dalla Società appellante in presenza di contestazioni relative alla identità di uno solo dei tesserati designati alla gara in ordine alle quali avrebbe potuto esercitare le iniziative di ragione e di regolamento;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
di incamerare la tassa versata (Euro 52) e di addebitare la differenza (Euro 52);
di rimettere gli atti al C.R.A. per quanto di sua competenza.
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