COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI ECCELLENZA gara del 4/ 1/2004 TRINACRIA GELA – AKRAGAS CALCIO
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
gara del 4/ 1/2004 TRINACRIA GELA - AKRAGAS CALCIO
N.D.; Reclami Trinacria Gela ed Akragas.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 33 dell'8/01/2004;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Trinacria Gela chiede che
venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata
a causa della impossibilità di utilizzare il proprio impianto sportivo,
oggetto di ordinanza di chiusura temporanea da parte del Sindaco della Città;
propone reclamo anche la Società Akragas la quale, con varie argomentazioni,
attribuisce la responsabilità della mancata disputa della gara alla
consorella quale Società ospitante;
Esaminata la documentazione prodotta dalla Società Trinacria Gela;
Considerato che l'Ordinanza Sindacale di chiusura dell'impianto utilizzato
dalla suddetta Società è stata notificata alle ore 20,40 del venerdì
2/01/2004 e che, sia immediatamente che il giorno successivo, la stessa ha
tentato di contattare gli Uffici Federali, non riuscendo in quanto chiusi;
Per quanto sopra, considerato che alcun addebito può essere mosso alla
Società Trinacria Gela in ordine alla mancata disputa della gara e che nel
caso in esame non può che riconoscersi la sussistenza della causa di forza
maggiore;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Trinacria Gela, non
addebitando la relativa tassa;
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Akragas, addebitando alla
stessa la relativa tassa;
Di ordinare l'effettuazione, in data da destinarsi, della gara Trinacria Gela
- Akragas non disputata per causa di forza maggiore.