COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI ECCELLENZA gara del 4/ 1/2004 TRINACRIA GELA – AKRAGAS CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI ECCELLENZA gara del 4/ 1/2004 TRINACRIA GELA - AKRAGAS CALCIO N.D.; Reclami Trinacria Gela ed Akragas. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 33 dell'8/01/2004; Con reclamo ritualmente proposto la Società Trinacria Gela chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata a causa della impossibilità di utilizzare il proprio impianto sportivo, oggetto di ordinanza di chiusura temporanea da parte del Sindaco della Città; propone reclamo anche la Società Akragas la quale, con varie argomentazioni, attribuisce la responsabilità della mancata disputa della gara alla consorella quale Società ospitante; Esaminata la documentazione prodotta dalla Società Trinacria Gela; Considerato che l'Ordinanza Sindacale di chiusura dell'impianto utilizzato dalla suddetta Società è stata notificata alle ore 20,40 del venerdì 2/01/2004 e che, sia immediatamente che il giorno successivo, la stessa ha tentato di contattare gli Uffici Federali, non riuscendo in quanto chiusi; Per quanto sopra, considerato che alcun addebito può essere mosso alla Società Trinacria Gela in ordine alla mancata disputa della gara e che nel caso in esame non può che riconoscersi la sussistenza della causa di forza maggiore; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Trinacria Gela, non addebitando la relativa tassa; Di respingere il reclamo proposto dalla Società Akragas, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di ordinare l'effettuazione, in data da destinarsi, della gara Trinacria Gela - Akragas non disputata per causa di forza maggiore.
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