COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. PIERO MANCUSO di Messina – (avverso delibera Giudice Sportivo in ordine alla GARA DUILIA 81/PIERO MANCUSO del 6.12.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. C – C.U. n. 31 del 17.12.2003) – Proc. n. 109/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. PIERO MANCUSO di Messina - (avverso delibera Giudice Sportivo in ordine alla GARA DUILIA 81/PIERO MANCUSO del 6.12.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. C - C.U. n. 31 del 17.12.2003) - Proc. n. 109/A
Ricorre, in rito, la Società in epigrafe evidenziata ritenendo ingiusta ed errata la Delibera del Giudice Sportivo viziata per omessa valutazione esaustiva e completa di tutti gli elementi di giudizio limitando la propria indagine alla lettura “superficiale” del rapporto di gara erroneamente “interpretato e considerato” mediante personali e singolari apprezzamenti ed opinioni. Sostiene che la rissa in campo, come così riferita dall’arbitro, non si è verificata, ma una semplice scaramuccia di breve durata tempestivamente sedata e la possibile individuazione degli eventuali responsabili che vengono indicati in pochi elementi. Dette circostanze evidenziate consentono di potere sostenere che la decisione della sospensione della gara per mancanza delle condizioni per una sua regolare prosecuzione è del tutto pretestuosa. Chiede, pertanto, la riforma del giudizio di primo grado disponendo la ripetizione della gara di che trattasi, la revoca dell’ammenda e l’annullamento o comunque la riduzione dei provvedimenti disciplinari irrogati ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito il rappresentante della ricorrente, come richiesto, osserva:
gli atti di gara sono inequivoci nel loro contenuto riportando in modo particolareggiato ed individuativo, i fatti realmente verificatisi, il loro evolversi e la loro espressione oggettiva e soggettiva.
Non appare, come sostiene la ricorrente che la stessa sia immune di responsabilità, concorrente invece alla realizzazione delle condizioni che hanno generato la sospensione della gara.
Risulta, infatti, che l’episodio incipiente è posto in essere da cinque calciatori della ricorrente, intesi a protestare una decisione dell’arbitro accerchiandolo;
Risulta ancora che alla primaria colluttazione tra i calciatori Sparacio Francesco (Piero Mancuso) e Gitto Domenico (Duilia 81) ha avuto seguito uno scambio di colpi violenti tra lo Sparacio e Impellizzeri Marco (Duilia 81) e subito dopo ha avuto luogo la rissa tra i calciatori di entrambe le squadre che venivano alle mani con spinte, calci e pugni. Risultava anche vano l’intervento di alcuni dirigenti della Società Piero Mancuso per riportare la calma. Risulta anche che mentre numerosi calciatori si colpivano reciprocamente, intervenivano il Dirigente Accompagnatore della Società Piero Mancuso Caminiti Filippo e il calciatore Mazzeo Giuseppe capitano della stessa Società Piero Mancuso, insultando e minacciando gravemente l’arbitro.
Appare giustificata la decisione della sospensione della gara dopo che l’arbitro constata, dopo diversi minuti la impossibilità della sua ripresa, avendo potuto individuare pochi calciatori, ma riferendo che quasi la totalità di essi partecipava alla rissa. Condivisi i provvedimenti in primo esame assunti;
Ciò posto
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto, disponendo l’addebito della tassa, pari ad Euro 104.
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