COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ATLETICO VALGUARNERA (EN) – (per posizione irregolare calciatore – GARA SICULIANA/ATLETICO VALGUARNERA del 7.12.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. G)

Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ATLETICO VALGUARNERA (EN) - (per posizione irregolare calciatore - GARA SICULIANA/ATLETICO VALGUARNERA del 7.12.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. G) - Proc. n. 103/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Trupia Giovanni schierato dalla Società Siculiana nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Trupia Giovanni nato il 6.05.1986 veniva squalificato per due gare - con C.U. n. 29 del 3.12.2003 - successivamente con C.U. n. 32 del 31.12.2003 veniva resa nota la Errata Corrige in relazione al provvedimento irrogato al calciatore sopra indicato, da parte del Giudice Sportivo; Considerato, che questa Decidente esaminando il gravame della Società Atletico Valguarnera, nella seduta odierna, non può non tenere conto di quanto reso noto attraverso i Comunicati Ufficiali citati, per cui il reclamo della Società Atletico Valguarnera non può trovare accoglimento decidendo, altresì di accreditare sul conto della Società reclamante l’importo della tassa reclamo versata (Euro 104) per l’equivoco in cui è stata indotta dalla decisione sopra indicata; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; di restituire alla Società Atletico Valguarnera la tassa reclamo versata pari ad Euro 104 per i motivi in premessa evidenziati.
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