COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL.ANTILLESE di Antillo – (avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla GARA ANTILLESE/MANDANICI del 21.12.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P.MESSINA – C.U. N. 14 DEL 24.12.2003) – Proc. n. 28/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL.ANTILLESE di Antillo - (avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla GARA ANTILLESE/MANDANICI del 21.12.2003 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P.MESSINA - C.U. N. 14 DEL 24.12.2003) - Proc. n. 28/B Ricorre la Società in epigrafe evidenziata avverso i provvedimenti assunti dal Giudice di primo esame, attinenti alla gara di che trattasi; Sostiene che i contestati provvedimenti appaiono “abnormi ed esagerati” non proporzionati ai disordini, pure ammessi verificatisi, comunque non gravi come rappresentati e verbalizzati. Contesta la possibilità da parte dell’Arbitro dell’identificazione dei calciatori ritenuti presunti responsabili e chiede la riforma dei provvedimenti impugnati. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: preliminarmente non va presa in considerazione l’esito della gara stante che il ricorso, limitatamente al predetto argomento è inammissibile a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. (mancato invio contestuale alla controparte - art. 42 n. 6 C.G.S.). Per quanto attiene i rimanenti provvedimenti disciplinari, quanto sostenuto in proposito dalla ricorrente non trova supporto ne alcuno riscontro obiettivo nel rapporto del direttore di gara la dove invece i tesserati, raggiunti dai provvedimenti stessi, sono chiaramente indicati sia dal punto di vista soggettivo che per quanto degli stessi consumato. Le conseguenti loro responsabilità legittimano i provvedimenti a carico assunti. Pertanto, preso atto della natura, modalità e gravità di quanto posto in essere, con l’aggravante della sua reiterazione; sentito su richiesta, il rappresentante della Società ricorrente; DELIBERA: di confermare gli impugnati provvedimenti respingendo l’appello come sopra proposto dichiarato inammissibile limitatamente alla parte attinente l’esito della gara; di disporre l’addebito della dovuta tassa pari ad Euro 104.
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