COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE gara del 11/ 1/2004 CAMPOBELLO – SAN GIOVANNI GEMINI

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE gara del 11/ 1/2004 CAMPOBELLO - SAN GIOVANNI GEMINI 3-1; Reclamo: S.Giovanni Gemini. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 34 del 14/01/2004; Con reclamo ritualmente proposto la Società S.Giovanni Gemini chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Campobello di Licata; in subordine ne chiede la ripetizione; la reclamante fa rilevare come la Società avversaria abbia impiegato, a seguito di sostituzione, il calciatore Pinto Antonio che, inserito in distinta come n. 18, in effetti indossava la maglia contrassegnata dal n. 16; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva la veridicità di quanto affermato dalla Società S.Giovanni Gemini; Tuttavia; Considerato che il Pinto, riportato in distinta con il n. 18 e regolarmente identificato prima dell'inizio della gara, aveva pieno titolo a partecipare alla stessa; Rilevato il mancato rispetto del diritto della reclamante di conoscere con certezza l'identità di tutti i calciatori avversari impiegati, non può non considerarsi che l'episodio in questione è avvenuto al 45' del s.t., a risultato ampiamente acquisito, circostanza che osta all'accoglimento delle richieste avanzate dalla Società reclamante; Pertanto, per quanto esposto in narrativa; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società S.Giovanni Gemini, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo. Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia per quanto di competenza.
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