COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE gara del 11/ 1/2004 CAMPOBELLO – SAN GIOVANNI GEMINI
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
gara del 11/ 1/2004 CAMPOBELLO - SAN GIOVANNI GEMINI
3-1; Reclamo: S.Giovanni Gemini.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 34 del 14/01/2004;
Con reclamo ritualmente proposto la Società S.Giovanni Gemini chiede
l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Campobello di
Licata; in subordine ne chiede la ripetizione; la reclamante fa rilevare come
la Società avversaria abbia impiegato, a seguito di sostituzione, il
calciatore Pinto Antonio che, inserito in distinta come n. 18, in effetti
indossava la maglia contrassegnata dal n. 16;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva la veridicità di quanto
affermato dalla Società S.Giovanni Gemini;
Tuttavia;
Considerato che il Pinto, riportato in distinta con il n. 18 e regolarmente
identificato prima dell'inizio della gara, aveva pieno titolo a partecipare
alla stessa;
Rilevato il mancato rispetto del diritto della reclamante di conoscere con
certezza l'identità di tutti i calciatori avversari impiegati, non può non
considerarsi che l'episodio in questione è avvenuto al 45' del s.t., a
risultato ampiamente acquisito, circostanza che osta all'accoglimento delle
richieste avanzate dalla Società reclamante;
Pertanto, per quanto esposto in narrativa;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società S.Giovanni Gemini,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.
Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia per quanto
di competenza.