COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. FULGATORE (TP) – (avverso posizione irregolare calciatori vari – GARA MIRKO/FULGATORE DEL 5.12.2003 – CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A CINQUE C.P. TRAPANI) – Proc. n. 21/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.P. FULGATORE (TP) - (avverso posizione irregolare calciatori vari - GARA MIRKO/FULGATORE DEL 5.12.2003 - CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A CINQUE C.P. TRAPANI) - Proc. n. 21/B
La Società reclamante segnala la posizione irregolare ai fini del tesseramento dei calciatori Pollina Giovanni, Buffa Michele, La Rosa Paolo, D’Amico Vito schierati dalla Società Mirko nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
i calciatori Pollina Giovanni, Buffa Michele e La Rosa Paolo risultano regolarmente tesserati per la Società Mirko mentre il calciatore D’Amico Vito nato il 24.01.1980 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società Mirko stessa;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Mirko la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 6 e l’ammenda di Euro 200;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Marino Marco la sanzione dell’inibizione fino al 29.02.2004 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 n. 8 C.G.S.;
senza addebito di tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. FULGATORE (TP) – (avverso posizione irregolare calciatori vari – GARA MIRKO/FULGATORE DEL 5.12.2003 – CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A CINQUE C.P. TRAPANI) – Proc. n. 21/B"