COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. REAL TORINO CALCIO di Militello in Val di Catania – (avverso posizione irregolare calciatore – GARA NBI MISTERBIANCO/REAL TORINO CALCIO del 5.12.2003 – CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A CINQUE C.P. CATANIA) – Proc. n. 15/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. REAL TORINO CALCIO di Militello in Val di Catania - (avverso posizione irregolare calciatore - GARA NBI MISTERBIANCO/REAL TORINO CALCIO del 5.12.2003 - CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A CINQUE C.P. CATANIA) - Proc. n. 15/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare ai fini del tesseramento del calciatore Scavuzzo Santo nato il 3.02.1982 schierato dalla Società NBI Misterbianco nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Scavuzzo Santo nato il 3.02.1982 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società NBI Misterbianco; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società NBI Misterbianco a punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-6 e l’ammenda di Euro 200; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Fichera Pasquale la sanzione dell’inibizione fino al 29.02.2004 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; senza addebito di tassa.
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