COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 51 del 5/05 /2003 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S MONTEMAGGIORE (PA) – (avverso decisione Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n°50 del 28.4.2004 – GARA CITTA’ DI ISOLA DELLE FEMMINE/MONTEMAGGIORE del 25.4.2004 – PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA – GIR.”A”) – Proc. n° 378/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 51 del 5/05 /2003 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S MONTEMAGGIORE (PA) – (avverso decisione Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n°50 del 28.4.2004 – GARA CITTA’ DI ISOLA DELLE FEMMINE/MONTEMAGGIORE del 25.4.2004 – PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA – GIR.”A”) – Proc. n° 378/A – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, l’annullamento della gara e la ripetizione della stessa per “errore tecnico” dell’arbitro; Ed, invero, motiva l’A.S. Montemaggiore che il direttore di gara sarebbe incorso nella violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto delle regole calcio nn. 4 e 5, per l’effetto dell’art. 72 N.O.I.F. poiché secondo la ricorrente, l’arbitro ha consentito il cambio di maglietta alla Società avversaria non facendone menzione nel referto di gara, che quindi avrebbe giocato senza numero nelle maglie; Situazione questa che avrebbe inficiato il regolare svolgimento della gara. Nella seduta del 4 maggio u.s., le stesse ragioni sono state ribadite dal responsabile delegato dalla Società; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: L’appello proposto appare infondato, sia in fatto che in diritto e non può valere per ribaltare quanto correttamente dedotto dal Giudice di primo grado; Ed infatti come si rileva dagli atti del fascicolo e risulta dalle stesse fotografie prodotte dalla Società appellante, in realtà l’arbitro non ha consentito un vero e proprio cambio delle maglie ai giocatori della squadra che erano stati già identificati, ma ha disposto che gli stessi indossassero, sopra le maglie sociali, regolarmente numerate, delle casacche, del tipo utilizzate negli allenamenti, e ciò solo al fine di distinguere i giocatori in campo, che indossassero maglie dai colori sociali simili, che in astratto potevano ingenerare confusione; Da qui ne deriva che nessun obbligo aveva il direttore di gara di fare menzione di tale circostanza nel suo rapporto; Si rileva, altresì, che ciò non ha prodotto alcuna difficoltà all’arbitro nella sua direzione di gara, come risulta dal referto arbitrale in atti; Sotto altro profilo, si rileva che l’eventuale mancanza dei numeri nelle maglie dei calciatori, come e’ previsto da quella stessa norma di cui è fatta menzione nel corpo dell’atto di appello da parte della stessa ricorrente, non può provocare l’inibizione a partecipare alla gara; Non risulta anche che la ricorrente ne abbia fatto rilievo del fatto oggi contestato con apposita riserva all’arbitro prima o durante la gara; Sicchè, anche a volere accogliere la distorta ricostruzione degli accadimenti descritta dalla Società appellante, tale circostanza non avrebbe alcun rilievo ai fini di una eventuale ripetizione della gara; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa non versata (Euro 104,00).
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